Parere n. 30/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente a Cefalù in contrada -OMISSIS- - via -OMISSIS-, codice fiscale -OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Cefalù, alla via -OMISSIS-, presso lo studio dell'avv. Antonino Testa (indirizzo di posta elettronica certificata: antonino.testa@cert.avvocatitermini.it; codice fiscale: TST NNN 59E07 C421X), che lo rappresenta e difende come da procura in atti contro il Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore per l’annullamento del provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia Privata prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 28 agosto 2024, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento del provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Cefalù che ha rigettato l’istanza di annullamento d’ufficio del diniego di sanatoria edilizia e del relativo parere istruttorio.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di annullamento d’ufficio di precedenti atti comunali con cui era stata negata la sanatoria di opere edilizie realizzate in difformità dalla concessione edilizia e disposta la demolizione dell’immobile. Ha dedotto: 1) disparità di trattamento rispetto ad altri fabbricati della medesima zona, ai quali sarebbero stati rilasciati certificati di agibilità e abitabilità; 2) contraddittorietà della decisione comunale rispetto al precedente parere favorevole della Commissione edilizia sulle varianti progettuali. Il Collegio ha esaminato preliminarmente la ricevibilità, la natura meramente confermativa dell’atto impugnato e la legittimazione del ricorrente, considerando anche l’effetto acquisitivo derivante dalla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, ma inammissibile per carenza di interesse, poiché il provvedimento impugnato aveva natura meramente confermativa: il Comune non aveva riaperto il procedimento, svolto una nuova istruttoria o operato una nuova ponderazione degli interessi, ma si era limitato a richiamare il precedente diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha inoltre rilevato il difetto di legittimazione del ricorrente, in quanto l’ordinanza di demolizione, notificata e non impugnata né ottemperata, aveva determinato l’acquisizione ipso iure dell’immobile al patrimonio comunale, non essendo stata dedotta o provata alcuna causa obiettiva di non imputabilità dell’inottemperanza. Nel merito, il ricorso è stato comunque ritenuto infondato: la disparità di trattamento è rimasta non provata e il parere favorevole della Commissione edilizia era un atto interno, privo di autonoma valenza provvedimentale, non seguito dal rilascio della concessione edilizia in variante né dall’autorizzazione della Soprintendenza.
Osservazioni
Natura meramente confermativa dell’atto impugnato
Il rigetto dell’istanza di annullamento d’ufficio non ha comportato la riapertura del procedimento, una nuova istruttoria o una rinnovata ponderazione degli interessi, ma si è limitato a richiamare precedenti determinazioni ormai definitive. L’atto, pertanto, è privo di autonoma lesività e non è autonomamente impugnabile.
Difetto di legittimazione conseguente all’acquisizione dell’immobile
La mancata impugnazione e la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni hanno determinato l’acquisizione automatica dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Non essendo stata dedotta né provata una causa obiettiva di non imputabilità dell’inottemperanza, il ricorrente non è legittimato a chiedere l’annullamento d’ufficio dei precedenti atti o della nota confermativa.
Disparità di trattamento
La censura è infondata perché il ricorrente non ha fornito prova che il Comune abbia assentito, nella medesima zona, interventi edilizi analoghi a quelli realizzati.
Contraddittorietà rispetto al parere della Commissione edilizia
Il parere favorevole della Commissione edilizia sulle varianti costituiva un atto interno, privo di autonoma valenza provvedimentale e inidoneo a manifestare all’esterno la volontà dell’ente. Inoltre, non risulta che il Comune lo abbia recepito mediante il rilascio della concessione edilizia in variante, né che fosse stata acquisita la necessaria autorizzazione della Soprintendenza.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
La disposizione disciplina la trasmissione del rapporto dell’amministrazione resistente e degli atti relativi al ricorso straordinario.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine assegnato comporta l’acquisizione ipso iure del manufatto e dell’area al patrimonio comunale, salvo la deduzione e la prova di una causa obiettiva di non imputabilità dell’inottemperanza.
art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001
Il mantenimento dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale costituisce una soluzione eccezionale, subordinata a una motivata deliberazione del Consiglio comunale fondata su prevalenti interessi pubblici e sull’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici; l’esito ordinario è la demolizione.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La presentazione dell’istanza prevista dalla disposizione costituisce, secondo il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 16/2023, una delle situazioni che impediscono l’emanazione dell’atto di acquisizione nelle more della definizione della relativa procedura.
art. 82, comma 1, c.p.a.
È richiamato per la dichiarazione di perenzione dei precedenti giudizi promossi dalla sorella del ricorrente, conseguente alla mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione d’udienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023
Ha chiarito la sequenza sanzionatoria dell’abuso edilizio: l’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito omissivo propter rem; l’acquisizione ha natura dichiarativa e produce l’acquisto ipso iure alla scadenza del termine; il responsabile deve dedurre e provare l’eventuale non imputabilità dell’inottemperanza; l’esito ordinario dell’abuso acquisito è la demolizione, salvo l’eccezionale mantenimento per prevalenti interessi pubblici.
Massime di principio
- È meramente confermativo, e quindi privo di autonoma lesività, l’atto con cui l’amministrazione si limita a richiamare un precedente provvedimento senza riaprire il procedimento, svolgere una nuova istruttoria o rinnovare la ponderazione degli interessi; tale atto non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse.
- L’atto di conferma in senso proprio si distingue dall’atto meramente confermativo perché presuppone una nuova istruttoria, una rinnovata ponderazione degli interessi e una nuova motivazione, assumendo così autonoma natura provvedimentale e autonoma impugnabilità.
- La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 determina l’acquisizione ipso iure del manufatto abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale, salvo che l’interessato deduca e provi una causa obiettiva e insuperabile di non imputabilità dell’inottemperanza.
- Il destinatario dell’ordine di demolizione, in applicazione del principio di vicinanza alla fonte della prova, ha l’onere di dedurre e dimostrare la causa obiettiva che renda non imputabile la mancata ottemperanza; in mancanza, l’amministrazione deve procedere all’acquisizione.
- Il parere favorevole di un organo tecnico interno, non seguito dall’adozione del titolo edilizio e dagli eventuali ulteriori atti necessari, non manifesta all’esterno una volontà provvedimentale dell’amministrazione e non può fondare, da solo, un vizio di contraddittorietà rispetto a successivi dinieghi.
Ricorso straordinario contro il rigetto dell’autotutela edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal proprietario di un immobile contro il Comune di Cefalù. Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha rigettato l’istanza di annullamento d’ufficio di precedenti atti relativi al diniego di sanatoria edilizia e all’ordine di demolizione di una villetta bifamiliare realizzata in difformità dalla concessione edilizia.
Premesse fattuali e procedimento edilizio
L’immobile era stato autorizzato con una concessione edilizia rilasciata per la costruzione di una villetta bifamiliare, previo parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza e dell’Ufficiale sanitario. I lavori, iniziati nel 1990 e ultimati nel 1991, erano stati eseguiti con numerose difformità, tra cui la realizzazione di un piano cantinato, modifiche interne, balconi e terrazzini, chiusure di verande e locali di sgombero, nonché la destinazione di parte del cantinato a parcheggio.
Il ricorrente aveva presentato istanze per una concessione edilizia in variante in corso d’opera, senza che il Comune rilasciasse il titolo e senza che la Soprintendenza autorizzasse le opere. Nel 2004 era stata presentata un’istanza di concessione edilizia in sanatoria, respinta dal Comune perché le opere non risultavano conformi agli strumenti urbanistici né al momento della realizzazione né al momento della domanda.
Successivamente il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione. I precedenti ricorsi promossi dalla sorella del ricorrente contro il diniego di sanatoria e contro l’ordinanza di demolizione erano stati dichiarati perenti dal TAR per mancata presentazione della nuova istanza di fissazione d’udienza.
Motivi del ricorso straordinario
Il ricorrente ha dedotto due censure:
- disparità di trattamento, sostenendo che altri edifici della stessa zona, con caratteristiche edilizie analoghe, avrebbero ottenuto certificati di agibilità e abitabilità;
- contraddittorietà estrinseca della decisione comunale rispetto al parere favorevole espresso nel 1991 dalla Commissione edilizia sulle varianti al progetto originario.
Ricevibilità del ricorso
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile e fiscalmente regolare. Esso era stato depositato il 19 dicembre 2024, entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 28 agosto 2024.
Atto meramente confermativo e carenza di interesse
Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La nota impugnata non costituiva un autonomo provvedimento di riesame, poiché il Comune si era limitato a ricostruire la vicenda e a richiamare il precedente diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione, senza svolgere una nuova istruttoria né procedere a una rinnovata ponderazione degli interessi.
Il parere distingue l’atto meramente confermativo dall’atto di conferma in senso proprio. Il primo si limita a ribadire l’esistenza e il contenuto di una precedente decisione, senza una nuova valutazione amministrativa, e non è autonomamente impugnabile. Il secondo, invece, presuppone una nuova istruttoria, una nuova ponderazione degli interessi e una nuova motivazione, assumendo autonoma valenza provvedimentale.
Nel caso concreto, l’istanza di annullamento d’ufficio era stata presentata circa dodici anni dopo l’adozione degli atti originari. La nota comunale non aveva riesaminato la sanabilità delle opere, ma aveva soltanto dato atto della definitività del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione.
Acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale
Il Collegio ha rilevato un’ulteriore ragione di inammissibilità, consistente nel difetto di legittimazione del ricorrente. L’ordinanza di demolizione era stata notificata, non impugnata e non ottemperata. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, la mancata demolizione entro novanta giorni determina l’acquisizione di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale del manufatto, dell’area di sedime e dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe.
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il parere precisa che l’acquisizione ha natura dichiarativa e che l’acquisto si produce ipso iure alla scadenza del termine. L’eventuale atto successivo di acquisizione è necessario per formalizzare l’effetto già verificatosi, salvo che identifichi per la prima volta l’area ulteriore rispetto al manufatto, nel qual caso ha natura parzialmente costitutiva limitatamente a tale area.
L’unico limite individuato dal parere è la sussistenza di una causa obiettiva e insuperabile di non imputabilità dell’inottemperanza, che deve essere dedotta e provata dall’interessato. Nel caso esaminato non erano stati allegati impedimenti di questo tipo.
L’acquisizione produce inoltre una novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino: una volta divenuta proprietaria, l’amministrazione può procedere alla demolizione d’ufficio, con rivalsa delle spese sul responsabile, mentre il privato non può più disporre liberamente del bene né procedere autonomamente alla demolizione, salvo consenso dell’amministrazione.
Esame dei motivi nel merito
Il ricorso è stato ritenuto comunque infondato.
La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché il ricorrente si è limitato ad allegare l’esistenza di altri fabbricati analoghi, senza fornire prova concreta che il Comune avesse assentito interventi edilizi comparabili nella stessa zona.
È stata respinta anche la censura di contraddittorietà rispetto al parere della Commissione edilizia. Tale parere costituiva un atto interno, privo di efficacia provvedimentale e inidoneo a esprimere all’esterno la volontà definitiva del Comune. Inoltre, non era stata rilasciata la concessione edilizia in variante e non era stata acquisita la necessaria autorizzazione della Soprintendenza.
Esito
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto il ricorso inammissibile e infondato, esprimendo parere non favorevole all’annullamento del provvedimento impugnato. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e le persone fisiche menzionate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679.
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