Parere n. 259/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Verona per l’annullamento del provvedimento n. k10/455998 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/455998
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulla presenza di una denuncia, risalente al 21 novembre 2003, per minaccia e lesioni personali ai danni della coniuge. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 e l’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria ed errore di fatto, rilevando che il procedimento penale non aveva avuto seguito e che i certificati dei carichi pendenti, del casellario giudiziale e dell’iscrizione nel registro degli indagati erano negativi. A seguito del parere interlocutorio, è stato acquisito il provvedimento di archiviazione, dal quale risultava che la querela era stata rimessa e che l’autorità giudiziaria aveva ritenuto dubbia, in assenza di riscontri, la credibilità della denunciante in ordine al presunto uso di un coltello, qualificando il fatto più verosimilmente come un banale litigio intrafamiliare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso. La concessione della cittadinanza comporta una valutazione politico-amministrativa altamente discrezionale e il richiedente è titolare di un interesse legittimo; tuttavia, l’ampiezza della discrezionalità non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e di motivare il diniego in modo trasparente, coerente, logico e comprensibile. Nel caso concreto, il diniego si limitava a richiamare l’esistenza della denuncia, senza descrivere i fatti, valutarne la gravità o considerare l’esito del procedimento penale. L’archiviazione, già intervenuta prima della presentazione dell’istanza, avrebbe dovuto essere conosciuta e valutata dall’Amministrazione. La rimessione della querela, pur non essendo di per sé decisiva, non impedisce all’Amministrazione di considerare autonomamente i fatti; tale valutazione autonoma, però, è mancata. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Osservazioni
Diniego fondato sulla mera denuncia
L’Amministrazione non può fondare il diniego della cittadinanza sulla sola menzione di una denuncia, senza accertare e descrivere i fatti contestati, valutarne la gravità e verificarne l’esito.
Istruttoria e motivazione del diniego
Anche nell’esercizio di un’ampia discrezionalità politico-amministrativa, l’Amministrazione deve assicurare una completa rappresentazione della realtà e dare conto, nella motivazione, delle ragioni per cui il comportamento considerato ostativo incide sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
Rilevanza dell’archiviazione
Il provvedimento di archiviazione e la relativa richiesta della Procura dovevano essere considerati, poiché l’archiviazione era intervenuta prima della presentazione dell’istanza. La rimessione della querela non è di per sé decisiva, ma l’Amministrazione avrebbe potuto attribuire rilievo ai fatti solo sulla base di una propria autonoma e adeguata valutazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza è oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente non vanta un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo.
art. 612 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al delitto di minaccia oggetto della denuncia.
art. 582 cod. pen.
Norma richiamata in relazione al delitto di lesioni personali oggetto della denuncia.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Rilevato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e della coniuge.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana è oggetto di un apprezzamento politico-amministrativo altamente discrezionale, fondato sulla complessiva integrazione del richiedente e, in particolare, sulle condizioni lavorative, economiche e familiari e sull’irreprovevolezza della condotta; tale discrezionalità non attribuisce però all’Amministrazione un potere arbitrario.
- Il diniego della cittadinanza deve essere preceduto da un’istruttoria completa e da una motivazione trasparente, coerente, logica e comprensibile, la cui ampiezza deve essere proporzionata alla natura, gravità e risalenza nel tempo del comportamento ritenuto ostativo e allo stadio del procedimento penale.
- La mera esistenza di una denuncia non costituisce, senza ulteriori accertamenti, un presupposto sufficiente per negare la cittadinanza; l’Amministrazione deve conoscere e valutare concretamente i fatti denunciati e l’esito del procedimento cui hanno dato origine.
- La rimessione della querela non impedisce in astratto all’Amministrazione di attribuire rilievo ostativo ai fatti narrati, ma tale rilevanza può essere affermata solo mediante un’autonoma valutazione amministrativa dei fatti, adeguatamente istruita e motivata.
Diniego della cittadinanza italiana fondato su una denuncia risalente
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino marocchino contro il diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno, con riferimento a una denuncia presentata dalla coniuge per minaccia e lesioni personali.
Premesse e vicenda procedimentale
L’interessato aveva presentato nel 2014 istanza di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era stato motivato dalla presenza di una notizia di reato risalente al 2003.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sulla cittadinanza e l’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria ed errore di fatto. Ha evidenziato che il certificato dei carichi pendenti, il certificato del casellario giudiziale e la comunicazione relativa all’iscrizione nel registro degli indagati erano negativi.
A seguito di un parere interlocutorio, la Sezione ha acquisito il provvedimento di archiviazione e la relativa richiesta della Procura della Repubblica. L’archiviazione era conseguita alla rimessione della querela, mentre l’autorità giudiziaria aveva altresì ritenuto dubbia, in assenza di riscontri, la credibilità della denunciante circa il presunto uso di un coltello, considerando più verosimile un banale litigio intrafamiliare.
Natura della valutazione sulla cittadinanza
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza implica una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status civitatis.
La valutazione deve riguardare la complessiva integrazione dello straniero nel tessuto sociale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprovevolezza della condotta. Quest’ultima non riguarda soltanto il rispetto delle norme penali, ma anche il comportamento tenuto rispetto alle regole della convivenza civile.
Obblighi di istruttoria e motivazione
L’ampiezza della discrezionalità amministrativa non consente decisioni arbitrarie. L’Amministrazione deve procedere a un’accurata ed estesa istruttoria, assicurando una completa rappresentazione della realtà, e deve esplicitare nella motivazione le ragioni del diniego in modo trasparente, coerente, logico e comprensibile.
La profondità della motivazione deve essere correlata alla tipologia del comportamento ritenuto ostativo, alla natura e alla gravità del fatto, alla distanza temporale rispetto alla domanda e allo stadio del procedimento penale.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, il diniego si fondava su un rapporto informativo che si limitava a menzionare l’esistenza della denuncia, senza descrivere i fatti contestati né valutarli autonomamente. L’Amministrazione non aveva verificato l’esito del procedimento penale, benché il provvedimento di archiviazione fosse intervenuto prima della presentazione dell’istanza di cittadinanza e fosse quindi conoscibile al momento dell’adozione del diniego.
La rimessione della querela non è stata considerata dalla Sezione come automaticamente decisiva: in astratto, l’Amministrazione può attribuire rilievo ostativo anche a fatti oggetto di una querela rimessa, purché proceda a una propria autonoma valutazione. Nel caso concreto, tuttavia, tale valutazione è mancata e l’archiviazione, insieme agli elementi contenuti nella richiesta della Procura, ha evidenziato l’insufficienza del presupposto utilizzato per negare la cittadinanza.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto che l’Amministrazione non abbia fatto buon governo della discrezionalità riconosciutale dalla legge. Il diniego è risultato viziato da carenza di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento della rilevanza della denuncia e dell’esito del procedimento penale.
Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e la coniuge, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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