Cassazione Penale, Sentenza n. 3918/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e un analogo reato per il quale l'imputato era già stato condannato con sentenza irrevocabile. L'appellante non aveva allegato la copia della pronuncia passata in giudicato e sosteneva che tale copia poteva essere acquisita d'ufficio dalla Corte d'appello
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto prevalente l'orientamento secondo cui, nella fase di cognizione, chi chiede il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati deve produrre le copie delle sentenze irrevocabili poste a fondamento dell'istanza. La disposizione di cui all'art. 186 disp. att. c.p.p. è stata interpretata come riferita esclusivamente alla fase esecutiva e non applicabile per analogia al giudizio di merito. La Corte d'appello aveva correttamente disatteso la richiesta dell'appellante; il ricorrente è stato poi condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata come base della condanna per la detenzione di sostanza stupefacente (circa 48 grammi di eroina)
Richiamata dal ricorrente come presunta violata; la sentenza non sviluppa una interpretazione estesa della norma, limitandosi a rigettare il motivo per i profili processuali esposti
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
« Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio»
La Corte interpreta questa disposizione come riferita alla sola fase esecutiva (procedura esecutiva) e non applicabile per analogia alla fase di cognizione: nella fase di merito l'onere di produrre le copie delle sentenze irrevocabili grava sull'imputato (difensore)
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nella disposizione esecutiva (art. 186 disp. att.); disciplina procedure d'istanza nella fase esecutiva, da cui deriva la possibilità di acquisizione d'ufficio delle copie in esecuzione
Massime di principio
- Nel giudizio di cognizione chi richiede il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati deve produrre le copie delle sentenze irrevocabili che fondano l'istanza; l'onere probatorio documentale grava sul difensore
- L'art. 186 disp. att. c.p.p., che consente l'acquisizione d'ufficio delle copie, opera specificamente in sede esecutiva e non può essere applicato per analogia alla fase di merito
- Il mancato riconoscimento della continuazione in sede di merito per assenza della documentazione non pregiudica la possibilità di proporre la relativa istanza nella fase esecutiva, dove può operare l'acquisizione d'ufficio
- La regola di produrre le pronunce irrevocabili in cognizione risponde all'esigenza di evitare richieste difensive dilatorie e di garantire la celerità del processo
- Il difensore dell'imputato ha l'onere professionale di predisporre e allegare gli atti necessari per fondare le istanze processuali; l'assenza di tali documenti può legittimare il rigetto della domanda
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