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Sentenza

Sentenza del 06/02/2020 n. 1191 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 229/2020 RISCOSSIONE - Sollecito di pagamento - Impugnabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso originario contestava il sollecito di pagamento deducendo la prescrizione triennale dei crediti relativi alla tassa auto. In primo grado la CTP di Napoli aveva accolto in parte il ricorso annullando il sollecito con riferimento a tre cartelle ritenute prescritte, mentre aveva respinto la domanda relativa a una cartella già oggetto di precedente sentenza di rigetto. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo: 1) l'inammissibilità del ricorso avverso il sollecito poiché non rientrerebbe nell'elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 D.lgs. 546/1992; 2) l'insussistenza della prescrizione in quanto, prima del termine triennale, avrebbe notificato un preavviso di fermo (atto interruttivo della prescrizione) valido per tutte le cartelle oggetto della controversia. Il contribuente ha contestato la validità della notifica del preavviso, disconoscendo la conformità delle copie e deducendo vizi nella ritualità della notifica (assenza di portiere nello stabile).

La decisione

La Commissione tributaria d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia in relazione ai profili di merito: ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del sollecito di pagamento (il catalogo di cui all'art. 19 è interpretabile in senso estensivo e atti che rendono noto al contribuente una pretesa tributaria sono ricorribili) e ha ritenuto valida la notifica del preavviso di fermo, dichiarandolo atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Il disconoscimento della relata e la prova dell'assenza di portineria sono stati considerati inidonei; inoltre la circostanza che il contribuente non avesse impugnato per tempo atti antecedenti non consente di sollevare ora contestazioni riguardanti fasi precedenti all'atto impugnato. Conseguenza: riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso proposto avverso il sollecito di pagamento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 19

    Il catalogo degli atti espressamente impugnabili non è da intendersi tassativo: può avere interpretazione estensiva e non impedisce l'impugnazione di atti che, pur non tipizzati, rendano nota una pretesa tributaria ben individuata.

  • Codice di procedura civile, art. 182

    "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione."

    Applicato al processo tributario (ex art. 1, comma 2 d.lgs. 546/1992) per sanare difetti di procura o rappresentanza; la costituzione del difensore in fase di appello ha sanato eventuali nullità con effetto retroattivo.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Rilevanza dell'interesse del destinatario di un atto a ottenere una pronuncia che chiarisca la propria posizione: fondamento per l'ampliamento dell'impugnabilità degli atti che notificano pretese tributarie.

  • Costituzione, artt. 24, 53, 97

    Richiamate a supporto dell'interpretazione estensiva degli strumenti di tutela del contribuente (diritto di difesa, principio di capacità contributiva, buon andamento della PA).

  • Legge n. 448/2001

    Rilevata per l'allargamento della giurisdizione tributaria, a favore di un'interpretazione più estensiva degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario.

Massime di principio

  • Il sollecito di pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario se contiene l'esplicitazione di una pretesa tributaria chiara e analitica: il catalogo di art. 19 D.lgs. 546/1992 non va inteso in modo rigidamente tassativo.
  • Se l'agente della riscossione notifica atti interruttivi della prescrizione (es. preavviso di fermo), tali atti possono efficacemente interrompere la prescrizione a condizione che la notifica sia valida e documentalmente provata; il contribuente deve contestarne la validità in modo specifico e con mezzi probatori adeguati.
  • Il disconoscimento di documenti e delle relative notifiche richiede censure chiare e circostanziate: contestazioni generiche sulla conformità non sono sufficienti a superare la presunzione di regolare notifica.
  • I difetti di rappresentanza del soggetto agente (procura al difensore) possono essere sanati ai sensi dell'art. 182 c.p.c. in fase di merito mediante integrazione del contraddittorio o costituzione del rappresentante, con effetto retroattivo.
  • Se si vuol contestare atti o fatti anteriori (ad es. la maturazione della prescrizione prima del primo atto interruttivo), la censura deve essere proposta sull'atto che ha efficacia processuale in quella fase: non è ammissibile sollevare in giudizio sul sollecito di pagamento questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione degli atti precedenti.
  • In caso di notifica tramite terzi (portiere, amministratore), la presunzione di veridicità della relata sussiste finché il destinatario non fornisca prova adeguata e specifica della non esistenza del rapporto o della mancata consegna.

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