Sentenza del 06/02/2020 n. 31 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Acquisizione accertamenti bancari - Presunzione legale - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento per il 2010 che recuperava a tassazione euro 179.423,00 a seguito di indagini finanziarie e ricostruzione dei redditi e del volume d'affari basata sulle movimentazioni bancarie. Il contribuente proponeva ricorso denunciando: violazione e falsa applicazione dell'art. 51 DPR 633/72; violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR 600/73 (sia per le imposte dirette sia per motivazione fondata solo su mancata analisi dettagliata della documentazione finanziaria); difetto di motivazione ex art. 7 co.1 L.212/2000 e art. 38 DPR 600/73; mancata applicabilità del metodo analitico-induttivo e censura per presunta adozione di un accertamento induttivo puro (art. 39 co.1 lett. d) DPR 600/73); e mancata allegazione degli atti richiamati nell'atto accertativo. Chiedeva l'annullamento dell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso riducendo i maggiori ricavi a euro 86.890,00. In appello il contribuente è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che l'atto fosse sufficientemente motivato e che l'ufficio potesse utilizzare i dati bancari acquisiti. Il contribuente non ha fornito prove documentali idonee a superare la presunzione di maggiori ricavi derivante dalle movimentazioni bancarie e quindi l'appello principale è stato rigettato. L'appello incidentale dell'ufficio è stato parzialmente accolto per un errore di calcolo del primo giudice: i maggiori ricavi sono stati rideterminati in euro 134.143,68 (calcolo esplicitato nella sentenza), con conseguente ricalcolo delle imposte tenendo conto di deduzioni e versamenti; le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
Il contribuente denunciava errata applicazione; la Corte ha ritenuto che l'atto indicasse le norme applicate e le ragioni della rettifica e quindi non vi fosse violazione formale tali da inficiare l'accertamento.
La norma disciplina i poteri dell'ufficio in relazione agli accertamenti bancari. La Corte precisa che, nella materia tributaria processuale, non opera il principio di inutilizzabilità dei dati (diverso dalle regole di altri rami del diritto): si possono utilizzare dati e notizie 'comunque acquisiti'.
Richiamato in relazione al difetto di motivazione; la giurisprudenza richiamata dalla Corte chiarisce che l'atto ha adeguata motivazione se mette in condizione il contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e la fonte informativa.
DPR 600/1973, art. 39 co.1 lett. d)
Il contribuente censurava l'uso del metodo analitico/induttivo; la Corte ha verificato la legittimità dell'operato accertativo e l'applicabilità delle modalità di ricostruzione adottate dall'ufficio alla luce delle fonti informative utilizzate.
Legge 212/2000, art. 7 co.1 (Statuto del contribuente)
Richiamato per la motivazione dell'atto. La Corte conferma il principio interpretativo: la motivazione è sufficiente se il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e la fonte informativa, così potendo esercitare il diritto di difesa.
Massime di principio
- Nei controlli basati su indagini bancarie i dati 'comunque acquisiti' possono essere utilizzati dall'amministrazione tributaria: non opera in materia tributaria il divieto di utilizzabilità tipico di altri settori.
- Sull'onere della prova grava il contribuente: una volta operata la presunzione di maggiori ricavi dall'ufficio, il contribuente deve dimostrare documentalmente la coerenza fra reddito dichiarato e movimentazioni bancarie o la irrilevanza di tali operazioni rispetto al reddito.
- L'atto di accertamento è adeguatamente motivato se indica il presupposto della rettifica e la fonte informativa, così da consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa; non è richiesta una ricostruzione particolarmente esaustiva oltre a quanto necessario per conoscere gli elementi essenziali.
- In sede giurisdizionale il giudice può ridurre o rideterminare l'imponibile ma deve motivare chiaramente le ragioni; eventuali errori materiali o di calcolo possono essere corretti in appello, con conseguente ricalcolo delle imposte.
- La compensazione delle spese di lite è possibile quando la particolare natura della controversia e il comportamento processuale delle parti giustificano una deroga al principio della soccombenza standard.
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