Sentenza del 06/02/2020 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Notificazione dell'atto a mezzo posta - Termine di decadenza dalla pretesa tributaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica 2013 deducendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento: l'avviso sarebbe stato ricevuto dal contribuente oltre il termine triennale previsto dall'art. 5 D.L. 953/1982 (come modificato), per cui la pretesa sarebbe prescritta/decaduta. La Regione contestava, opponendo che la spedizione dell'avviso era avvenuta nei termini e che, secondo l'orientamento della giurisprudenza, la notifica a mezzo posta si perfeziona, per l'Amministrazione, alla data di spedizione del plico e non a quella di ricezione da parte del destinatario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della Regione Basilicata, riformando la decisione di primo grado. Ha ritenuto provata la spedizione dell'avviso nei termini e applicato il principio consolidato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale secondo cui, anche per gli avvisi di accertamento inviati per posta, la notificazione per l'Amministrazione si perfeziona con la data di spedizione del plico. Di conseguenza l'avviso è stato dichiarato legittimo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5 D.L. 953/1982 (richiamato) e modifiche
Norma sui termini decadenziali per l'esercizio dell'accertamento fiscale; applicata nel senso che il rispetto del termine va valutato con riferimento alla data di spedizione dell'avviso da parte dell'Amministrazione.
art. 5 D.L. 92/1982 conv. in L. 82/1983
Richiamata nel decisum quale regola di riferimento per la valutazione della tempestività della notifica; la CTR ha ritenuto che la spedizione sia avvenuta nel termine previsto.
art. 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (richiamati in sede giurisprudenziale)
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che faceva decorrere la notificazione, per il notificante, dalla data di ricezione anziché dalla consegna all'ufficiale; da questo principio la CTR trae argomento per estenderne la ratio anche alla notifica postale degli atti tributari.
Sentenza Corte di Cassazione n. 1647/2004 e Corte Costituzionale n. 477/2002
Giurisprudenza citata come fondamento del principio secondo cui, anche per le notifiche a mezzo posta, la perfezione della notifica per l'Amministrazione coincide con la data di spedizione del plico. Tale orientamento è stato ritenuto applicabile agli avvisi di accertamento tributari.
Massime di principio
- Per la determinazione della tempestività di un avviso di accertamento inviato per posta bisogna fare riferimento alla data di spedizione dell'atto da parte dell'Amministrazione e non alla data di ricezione da parte del contribuente.
- La giurisprudenza costituzionale e della Cassazione sostiene una interpretazione favorevole alla notificante (Amministrazione) onde evitare profili di illegittimità costituzionale; tale principio, seppure formatosi su atti giudiziari, è applicato per analogia agli atti tributari.
- Se l'Amministrazione è in grado di provare la spedizione entro il termine decadenziale, l'avviso è efficace anche se la consegna al destinatario è avvenuta oltre tale termine.
- In casi simili il contribuente deve focalizzarsi sulla contestazione della prova di spedizione (es. data del timbro postale, ricevute, registrazioni) oppure su vizi formali della notifica; l'assenza di prova certa della spedizione può avvantaggiare il contribuente.
- Nelle impugnazioni è opportuno valutare tempestivamente la documentazione postale prodotta dall'Amministrazione e, se necessario, richiedere accertamenti sulla tracciabilità della spedizione; le spese processuali possono essere compensate quando la questione presenta rilevanti profili giuridici e di particolare interesse.
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