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Sentenza

Sentenza del 06/02/2020 n. 78 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per il periodo 2009 per IRES, IVA e IRAP. Contestazioni principali: violazione del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per lo spatium deliberandi; illegittima applicazione del raddoppio dei termini di accertamento per fatti costituenti reato con richiamo a normativa transitoria (D.Lgs.128/2015 vs L.208/2015); mancato riconoscimento della riduzione d'imposta prevista in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6.4.2009 (L.183/2011 art.33, comma 28); recupero indebito di costi ritenuti non documentati, non inerenti o non di competenza; tassazione basata su fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti senza che l'Ufficio avesse assolto l'onere della prova a carico dello stesso.

La decisione

Appello parzialmente accolto. La Commissione d'Appello ha ritenuto corretta in gran parte la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell'accertamento per IRES e IVA e la disamina dei costi e delle fatture ritenute inesistenti sulla base del PVC e degli elementi di indagine preliminare. Tuttavia ha riformato la sentenza nella parte in cui aveva applicato il raddoppio dei termini all'IRAP, dichiarando che il raddoppio non è applicabile per tale imposta (poiché il d.lgs.74/2000 non contempla reati su IRAP), e ha riconosciuto alla società il diritto alla riduzione d'imposta prevista dall'art.33, comma 28, della L.183/2011 per i contribuenti colpiti dal sisma del 6.4.2009 relativamente al 2009. Le altre doglianze (spatium deliberandi, onere probatorio sulle fatture, disconoscimento dei costi ai sensi dell'art.109 TUIR) sono state respinte. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • Statuto del contribuente

    Il termine di 60 giorni per il contraddittorio (spatium deliberandi) non determina automaticamente la nullità dell'avviso se l'atto, fino alla notifica, non ha efficacia esterna e se sussistono ragioni di urgenza adeguatamente documentate; le ragioni di urgenza possono essere acquisite anche successivamente.

  • D.Lgs. 128/2015

    Prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni che comportano obbligo di denuncia penale purché la denuncia fosse presentata o trasmessa nei termini ordinari; normativa poi assorbita e letta insieme alla successiva L.208/2015 nel regime transitorio.

  • Legge 208/2015

    Norma transitoria che, abrogando il raddoppio con effetto dal 1.1.2016, conserva però il raddoppio per periodi d'imposta antecedenti purché la denuncia sia presentata o trasmessa entro i termini ordinari; disciplina applicabile ratione temporis ai periodi ante 2016 e assorbe la disposizione del d.lgs.128/2015.

  • D.Lgs. 74/2000

    Definisce i reati tributari cui si collega la possibilità del raddoppio dei termini di accertamento. Poiché non contempla reati in materia di IRAP, il raddoppio non è applicabile a questa imposta.

  • Legge 183/2011

    Prevede la riduzione del 60% delle imposte per i contribuenti colpiti dal sisma del 6.4.2009 residenti nei comuni del cratere; il requisito temporale rilevante è il momento in cui nasce l'obbligo di pagamento (periodo di sospensione degli adempimenti), non la data di successivo accertamento.

  • DL 39/2009 e OPCM

    OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009

    Hanno disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fino al 30.6.2010 per soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti dal terremoto; tali provvedimenti rendono applicabile la riduzione se ricorrono gli altri requisiti soggettivi e oggettivi.

  • TUIR

    Consente il disconoscimento dei costi non documentati, non inerenti o non di competenza; l'Ufficio può fondare la ricostruzione sul PVC e su elementi d'indagine e il contribuente deve fornire elementi concreti per confutare le risultanze.

Massime di principio

  • Raddoppio dei termini: il giudice tributario può verificare ex post la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del raddoppio dei termini sulla base di tutti gli elementi oggettivi disponibili, compresi indizi seri emersi in indagini preliminari, anche in assenza di una formale denuncia notificata entro i termini ordinari; tuttavia va verificata la compatibilità con la disciplina dei reati tributari (D.Lgs.74/2000) e con il regime transitorio applicabile ratione temporis.
  • IRAP e raddoppio: il raddoppio non si applica per imposte non presidiate dai reati previsti dal d.lgs.74/2000, pertanto l'ufficio non può beneficiare automaticamente del raddoppio per l'IRAP.
  • Spatium deliberandi (60 giorni): la violazione del termine non comporta necessariamente la nullità dell'atto impositivo. Se l'atto era solo predisposto prima della scadenza e non aveva effetti esterni, e se sussistevano ragioni di urgenza adeguatamente motivate e documentabili, l'accertamento può ritenersi valido salvo che il contribuente non abbia effettivamente esercitato il diritto di osservazione nei termini.
  • Riduzioni per calamità: per fruire di benefici tributari collegati a eventi sismici, conta il momento di insorgenza dell'obbligo di pagamento (periodo di sospensione stabilito dalle norme emergenziali), non la data dell'accertamento; va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla norma.
  • Onere della prova su fatture e costi: il PVC e gli elementi di indagine possono assolvere l'onere probatorio dell'Ufficio quando contengono riscontri, coerenza e gravità tali da mettere in dubbio l'effettività delle operazioni. Il contribuente deve fornire documentazione specifica e idonea (contratti, evidenze di prestazioni, riscontri di subappalto, prove di noleggio macchinari, ecc.) per contrastare i rilievi.
  • Spese processuali: in caso di soccombenza reciproca e parziale accoglimento dell'appello, è normale la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

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