Sentenza del 06/02/2020 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Esenzione TARSU - Regolamento comunale - Istanza conferimento rifiuti speciali - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento per omesso versamento TARSU 2012 riferito a superfici e destinazioni d'uso del compendio alberghiero; la contribuente deduceva carenze di motivazione, nullità formali dell'atto, errore nel calcolo delle superfici (inclusione di aree non produttive di rifiuti), disparità di trattamento tariffario tra utenze domestiche e non domestiche e chiedeva l'esenzione per rifiuti speciali prodotti in aree di ristorazione
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il giudice d'appello ha ritenuto che il Comune avesse liquidato il tributo sulla base dei dati dichiarati dalla contribuente e che, ai fini dell'esenzione per rifiuti speciali, il regolamento comunale (art. 8) richiede la preventiva presentazione di istanza e la prova documentale del conferimento a soggetti terzi autorizzati; la contribuente non ha fornito tali documenti e il deposito di una perizia effettuata in altro procedimento (che riguarda consistenza immobiliare e destinazioni d'uso) non è idoneo a sostituire la prova dell'avvenuto smaltimento tramite formulari/attestazioni. Per tali ragioni l'esenzione non è stata riconosciuta. Le spese del grado di appello sono compensate
Norme richiamate
Regolamento comunale TARSU, art. 8
I rifiuti prodotti dai ristoranti sono equiparati ai rifiuti urbani; pertanto l'esenzione per rifiuti speciali non opera se non è documentata apposita istanza e il conferimento a soggetti terzi autorizzati
D.Lgs. 507/1993, artt. 62 e 65
Norme relative alla determinazione della tariffa TARSU e alle superfici rilevanti; il giudice ha ritenuto che il Comune abbia applicato la tariffa sui dati dichiarati dalla contribuente e non ha riscontrato errore nel calcolo imputabile all'amministrazione
L. 296/2006, art. 1, commi 161 e 162
Citate dalla ricorrente a sostegno di doglianze formali sulla motivazione dell'atto; il giudice non ha ritenuto tali censure decisive alla luce della mancanza della prova richiesta dal regolamento comunale
L. 212/2000, art. 7, commi 1 e 3; artt. 5, 6 e 10
Richiamate dalla contribuente per questioni di comunicazione e motivazione dell'atto; il tribunale non ha annullato l'atto per tali vizi, ritenendo preminente la carenza probatoria sulla materia dell'esenzione
D.Lgs. 472/1997, artt. 16 e 17 (con riferimento al procedimento sanzionatorio)
Citate in relazione alle forme di comunicazione e notifica dell'accertamento; non hanno prodotto alla contribuente il successo dell'impugnazione in assenza della prova richiesta per l'esenzione
DPR 445/2000
Riferimento relativo a questioni di documentazione e sottoscrizione degli atti; le eccezioni sollevate non hanno portato alla nullità dell'accertamento nel caso concreto
L. 549/1995, art. 1, co. 87
Citate nell'ambito delle doglianze sulla validità formale dell'atto; il tribunale non ha ritenuto tali doglianze decisive rispetto alla mancata prova dell'esenzione
D.Lgs. 546/1992, art. 7, co. 5
Richiamato con riguardo alla disapplicazione di regolamenti ritenuti illegittimi; la doglianza non ha trovato accoglimento per assenza di prova documentale
Massime di principio
- Onere della prova a carico del contribuente: per ottenere esenzioni previste dal regolamento comunale occorre produrre la specifica istanza prevista e la prova del corretto smaltimento (formulari/contratti/attestazioni dei soggetti autorizzati).
- Una perizia tecnica sulla consistenza immobiliare o sulla destinazione d'uso non sostituisce la documentazione amministrativa richiesta per dimostrare l'avvenuto conferimento/smaltimento dei rifiuti.
- Se il regolamento comunale equipara i rifiuti di determinate attività (es. ristoranti) ai rifiuti urbani, la regola generale è il pagamento della TARSU salvo prova documentale contraria a carico del contribuente.
- Le contestazioni relative al calcolo delle superfici e alla tariffazione hanno più probabilità di successo se accompagnate da elementi probatori specifici (planimetrie ufficiali, dichiarazioni sostitutive, documenti catastali) che dimostrino l'erronea applicazione dei dati.
- Le censure formali sull'atto (mancata firma, vizi di notifica, carenza di motivazione) vanno comunque proposte tempestivamente ma, se il punto centrale è l'assenza della prova di esenzione, tali vizi potrebbero non essere risolutivi per ottenere l'annullamento dell'accertamento.
- In sede contenziosa è fondamentale produrre fin dal primo grado documentazione amministrativa e contabile (formulari rifiuti, ricevute dei servizi di raccolta/smaltimento, istanze protocollate al comune) per difendere l'esenzione; l'assenza di tali documenti rende probabile il rigetto del ricorso.
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