Sentenza del 06/02/2020 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti sulla doppia imposizione - art. 28 - Necessaria produzione del certificato convenzionale - Non Sussiste - Sufficienza dell'esistenza del potere impositivo dell'altro Stato - Sussiste - Necessario l'effettivo pagamento dell'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso di ritenute IRPEF e addizionale regionale per €34.706,53 relative all'anno 2011, versate su compensi percepiti durante distacco a Dubai. Il contribuente sosteneva di essere residente fiscale negli Emirati Arabi Uniti e che i redditi fossero tassabili esclusivamente negli EAU per la Convenzione contro le doppie imposizioni; l'Amministrazione ha negato il rimborso sostenendo la mancata produzione dell'attestato previsto dall'art. 28 della Convenzione e l'assenza di prova dell'effettiva tassazione negli Emirati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila (sez. distaccata di Pescara) ha accolto l'appello: ha ritenuto provata la residenza del ricorrente negli Emirati Arabi Uniti (documenti anagrafici AIRE, permessi di lavoro, visti, iscrizione famiglia, contratto di distacco) e ha applicato l'interpretazione consolidata secondo cui, ai fini della Convenzione, è sufficiente che il reddito sia soggetto al potere impositivo principale dell'altro Stato contraente (EAU) anche in assenza dell'effettivo prelievo fiscale o dell'effettivo pagamento dell'imposta. Perciò l'appellante ha diritto al rimborso delle somme indicate, con interessi; l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio (spese liquidate in €5.000 per grado).
Norme richiamate
Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti (art. 28)
art. 28, comma 2: le istanze di rimborso devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dei benefici della Convenzione
L'art. 28 consente all'Amministrazione di richiedere un certificato; tuttavia la giurisprudenza e il Collegio hanno ritenuto che, ai fini dell'applicazione della Convenzione, sia sufficiente dimostrare l'esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato (soggezione del reddito alla potestà impositiva degli EAU), anche se non vi è prova dell'effettivo pagamento dell'imposta.
Convenzione Italia - Emirati Arabi Uniti (art. 15, comma 2)
disciplinazione della tassazione dei redditi da lavoro dipendente
Stabilisce che salari e stipendi sono imponibili nello Stato in cui l'attività è svolta; nella fattispecie il reddito è stato prodotto a Dubai, per cui la potestà impositiva primaria spetta agli EAU e l'Italia deve rinunciare alla pretesa impositiva in relazione a tali redditi.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 2, co. 2
ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile
Il contribuente ha assolto l'onere di allegare la prova che il centro dei suoi interessi personali e familiari fosse negli EAU (iscrizione AIRE, famiglia, permessi), superando la presunzione di residenza in Italia.
Cassazione (orientamenti richiamati: n. 27600/2011 e n. 26377/2018)
La giurisprudenza di legittimità conferma che la minore imposta prevista dalle convenzioni si applica per il solo fatto della soggezione del reddito alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta in tale Stato.
Corte di Giustizia UE, causa C-540/09
Confermato il principio che l'imputazione dell'imposta e il livello di tassazione dipendono dalle regole dello Stato di residenza; pertanto non è corretto subordinare il beneficio convenzionale all'effettivo versamento dell'imposta nello Stato estero.
Massime di principio
- Per ottenere il beneficio della Convenzione è essenziale provare la residenza fiscale nello Stato contraente estero: iscrizione AIRE, contratto di lavoro/distacco, permessi di lavoro, trasferimento della famiglia e documenti che dimostrino il centro degli interessi personali e familiari.
- La produzione del certificato tradizionale previsto dall'art. 28 è utile e frequentemente richiesta dall'Amministrazione, ma la giurisprudenza ammette prove alternative che dimostrino la soggezione del reddito al potere impositivo principale dell'altro Stato; non è sempre necessario dimostrare l'effettivo pagamento dell'imposta estera.
- Se il reddito è effettivamente prodotto e tassabile nello Stato estero (per es. attività prestata nello Stato estero), la Finanza italiana deve disapplicare la tassazione domestica in forza della Convenzione, salvo che l'Amministrazione dimostri diversamente.
- È prudente ottenere, se possibile, la certificazione ufficiale dall'autorità fiscale dello Stato estero (attestato di residenza fiscale/tassazione) per evitare contestazioni amministrative, pur sapendo che in mancanza i giudici possono comunque riconoscere il diritto al rimborso sulla base di altra documentazione probatoria.
- Eventuali pendenze o ruoli pendenti possono essere eccezione che l'Amministrazione invoca per non eseguire il rimborso; è opportuno verificare e ottenere l'eventuale annullamento o estinzione delle pendenze prima di richiedere l'esecuzione del rimborso.
- Documentare in modo organico il periodo di distacco (date precise, luogo di svolgimento della prestazione, documentazione anagrafica e familiare, attestazioni dell'employer) riduce il rischio di rigetto basato su carenza probatoria.
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