Sentenza del 06/02/2020 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Ravenna
Imposta di registro - condanna dell'ex amministratore per azione di responsabilità - il socio che ha promosso l'azione non è solidalmente responsabile per il pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione della sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava l'obbligo solidale del socio promotore dell'azione di responsabilità per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza che condannava l'ex amministratore. L'Amministrazione sosteneva che, essendo il socio indicato nell'atto/processo, dovesse rispondere solidalmente dell'imposta; il socio replicava che l'azione ex art. 2726 comma 3 c.c. è promossa nell'interesse della società e che egli è estraneo al rapporto sostanziale oggetto della pronuncia, per cui non sussisteva una base per ascrivergli l'onere fiscale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il socio promotore dell'azione ex comma 3 dell'art. 2726 c.c. non possa essere considerato "parte in causa" ai fini dell'obbligo solidale per l'imposta di registro. Ha spiegato che gli effetti della condanna dell'ex amministratore si producono a vantaggio della società; l'imposta di registro è dovuta in relazione al rapporto oggetto della pronuncia e alla sussistenza di un elemento rilevatore di ricchezza, e non può essere automaticamente addebitata a chi, pur figurando nell'atto, è rimasto estraneo a tale rapporto sostanziale. Pertanto l'obbligo di pagamento non può essere meccanicamente posto a carico del socio promotore.
Norme richiamate
art. 2726, comma 3, Codice Civile
L'azione di responsabilità promossa dal socio ai sensi del comma 3 è esercitata nell'interesse della società: il socio è mero promotore del diritto altrui (della società) e non acquisisce di per sé diritti e obblighi patrimoniali connessi al rapporto sostanziale oggetto della pronuncia; pertanto non può essere trattato automaticamente come soggetto obbligato per imposte riferibili al rapporto tra la società e l'ex amministratore.
normativa sull'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni correlate)
L'imposta di registro grava sugli atti e sui rapporti che costituiscono elemento rilevante di ricchezza: il collegamento fra imposta e rapporto sostanziale impone di identificare il soggetto realmente titolare del vantaggio o del rapporto tributabile; la mera presenza formale di un soggetto nell'atto processuale non è sufficiente a fondare una solidarietà passiva, se quel soggetto è estraneo al rapporto sostanziale che determina l'obbligo tributario.
Massime di principio
- Quando un soggetto agisce in nome o nell'interesse della società (es. azione ex art. 2726 c.c.), va valutata la sua posizione sostanziale: la sua mera apparizione nel procedimento non lo rende automaticamente obbligato rispetto a imposte connesse al rapporto societario.
- L'obbligo di pagamento dell'imposta di registro va collegato al rapporto sostanziale e al beneficiario economico della pronuncia: chi non trae un vantaggio patrimoniale né è parte del rapporto sottostante non dovrebbe essere ritenuto solidalmente responsabile.
- In contestazioni tributarie relative alla registrazione di sentenze, occorre distinguere l'oggetto tributabile (il rapporto pronunziato) dalle figure processuali formali; la qualificazione sostanziale prevale per individuare il contribuente.
- Per gestire situazioni analoghe, l'ufficio impositivo deve motivare specificamente il collegamento tra il soggetto indicato nell'atto e l'elemento di ricchezza tassabile; l'assenza di tale collegamento è argomento valido per il soccombente che contesta la richiesta di solidarietà passiva.
- Prima di ritenere un soggetto obbligato in via solidale, verificare: (a) se la sentenza produce effetti patrimoniali a favore del soggetto stesso; (b) se il rapporto economico sottostante lo riguarda direttamente; (c) se esistono norme che espressamente impongono solidarietà fiscale in quel caso.
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