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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16084/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Alcuni soggetti hanno agito in giudizio per ottenere l'accertamento della comproprietà di una area identificata come mappale 447, qualificata come strada vicinale dai medesimi attori ma ritenuta dai convenuti un cortile di loro esclusiva proprietà, nonché per far accertare il diritto di passaggio su una scaletta in pietra e ottenere la cessazione delle turbative. I convenuti hanno resistito e formulato domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva e di inesistenza dei diritti di passaggio. Il tribunale ha accolto la domanda attorea, ritenendo il bene comune in base alla sua funzione di accesso, aria e luce per gli edifici circostanti e all'uso comune protratto nel tempo, ordinando la rimozione degli ostacoli e liquidando il danno. La corte d'appello ha confermato. In cassazione i soccombenti hanno proposto due motivi: il primo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, errata valutazione delle prove, dei titoli di proprietà e della consulenza tecnica; il secondo per violazione degli artt. 1350 e 2697 c.c., sostenendo l'assenza di idonea prova documentale della proprietà comune e l'erroneo ricorso a presunzioni, con conseguente cattivo riparto dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché, trattandosi di censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., operava la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha rigettato il secondo motivo ritenendolo infondato: la corte territoriale aveva accertato la funzione del cortile di accesso, aria e luce per gli edifici e l'uso comune del bene, applicando correttamente la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c.; in tale contesto, l'assenza di un titolo specifico in favore degli attori era superata dalla presunzione legale e incombeva sui convenuti l'onere di dimostrare un titolo contrario che escludesse la comunione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorre una doppia conforme di merito, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La doppia pronuncia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 1350 c.c.

    La censura relativa alla mancanza di prova documentale della proprietà non può essere accolta quando il giudice di merito abbia applicato una presunzione legale di comunione sulla base delle caratteristiche del bene.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del titolo contrario alla comunione grava su chi contesta la proprietà comune; il mero silenzio dei titoli non è sufficiente a vincere la presunzione.

  • art. 1117 c.c.

    La norma sulla comunione delle parti comuni è stata applicata alla fattispecie in base alla funzione del bene di accesso, aria e luce e al suo uso comune.

  • art. 1117-bis c.c.

    La disposizione è richiamata come estensione della disciplina delle parti comuni a fattispecie di pluralità di edifici e di condomìni di edifici.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione del relativo rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata, in favore della controparte e della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile per preclusione processuale.
  • Quando un bene presenta caratteristiche funzionali proprie delle parti comuni e risulta un uso comune protratto nel tempo, opera la presunzione legale di comunione ex art. 1117 c.c., salvo prova contraria di un titolo espressamente esclusivo.
  • Chi contesta la comunione deve allegare e provare un titolo idoneo a escluderla; il semplice silenzio dei titoli prodotti non è sufficiente a superare la presunzione di comproprietà.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito o delle risultanze istruttorie.
  • La disciplina delle parti comuni può essere applicata anche a fattispecie non limitate al singolo condominio, quando il bene svolga funzione di servizio comune per più edifici o unità immobiliari.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImmaginazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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