Cassazione Civile, Ordinanza n. 35076/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia originava da una sentenza di merito che, in accoglimento della domanda della proprietaria confinante, aveva accertato che un fabbricato sito in Belmonte Calabro violava le distanze legali rispetto a una particella di comproprietà della stessa attrice/poi controricorrente e che la società aveva inoltre aggravato quel fondo tramite un possesso corrispondente a servitù di passaggio; conseguentemente era stato disposto l’arretramento dell’opera e la rimessione in pristino. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello disatteso il primo motivo di appello; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 875 c.c.; con il terzo ha lamentato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un ulteriore motivo di appello; con il quarto ha denunciato ancora omessa pronuncia su altre censure di appello e omesso esame di un fatto decisivo. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione della controricorrente, che ha chiesto alla Corte di prenderne atto.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha adottato provvedimenti sulle spese, ritenendo che l’adesione alla rinuncia precludesse la statuizione sulle spese di lite. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione non vittoriosa.
Norme richiamate
n. 3 e n. 4; n. 3; n. 4; n. 4 e 5
usato come base formale dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo.
invocati come parametri per censurare la mancata considerazione di un motivo di appello e le asserite omissioni di pronuncia.
richiamato come norma sostanziale in relazione alla disciplina delle distanze/rapporti di vicinato.
ritenuto il fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ritenuto non applicabile, poiché l'estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
- L'adesione della controparte alla rinuncia preclude al giudice di legittimità una statuizione sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti nel merito.
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