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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50286/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si trattava di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare applicata dal 29/05/2016 a seguito del fermo del 25/05/2016 per il reato connesso all'immigrazione clandestina; il Tribunale e la Corte d'appello avevano assolto Kamara perché il fatto era stato commesso in stato di necessità. La Corte d'appello aveva quindi riconosciuto l'indennizzo e liquidato una somma (criterio aritmetico aumentato fino a C 230.000,00). Il Ministero ha impugnato sostenendo: vizio di motivazione nella mancata valutazione della causa ostativa (dolo o colpa grave), errore di diritto per non aver considerato il complesso delle circostanze precedenti alla detenzione e motivazione apparente e contraddittoria nella quantificazione dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'esclusione del presupposto ostativo (dolo o colpa grave), condividendo la valutazione che la condotta di Kamara fosse giustificata dallo stato di necessità e che la sua designazione a conduttore del natante fosse avvenuta coattivamente. La Cassazione ha inoltre confermato la legittimità della personalizzazione dell'indennizzo: l'aumento rispetto al criterio aritmetico è stato ritenuto motivato (giovane età, sofferenza morale, condizione di cittadino extracomunitario in carcere). Il ricorso è stato dichiarato infondato e il Ministero condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art.110 cod.pen.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione per il concorso di persone nel reato; usata nella ricostruzione fattuale ma non determinante per il giudizio di riparazione.

  • art.12, commi 1 e 3, lett.a) e b), 3-bis e 3-ter, lett.b), d.lgs. 25/07/1998, n.286

    Norme del testo unico sull'immigrazione richiamate nel capo di imputazione originario relativo all'ingresso e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la loro applicazione penale è stata esclusa nei confronti dell'imputato in ragione dello stato di necessità.

  • art.54 cod.pen.

    Richiamata dalla Corte per definire i confini dello stato di necessità: la scriminante opera quando il pericolo non sia "volontariamente causato né altrimenti evitabile", elemento che ha portato ad escludere la colpa grave dell'interessato.

  • art.315 cod.proc.pen.

    Norma che legittima il giudice adito per la riparazione; la Corte d'appello ha deciso in qualità di giudice della riparazione ai sensi di questo articolo.

  • art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.

    Cause di ricorso per cassazione richiamate dal Ministero (vizio di motivazione e errore di diritto); la Suprema Corte ha esaminato e rigettato tali censure ritenendo la motivazione delle decisioni di merito adeguata.

  • Giurisprudenza di Sezioni (es. Sez.4, n.34656/2010 Davoli; Sez.un., 13/12/1995 n.43/1996 Sarnataro; Sez.4, 10/6/2010 n.27397 Grillo)

    Richiami giurisprudenziali sui principi che regolano il giudizio di riparazione: distinzione fra giudice penale e giudice della riparazione; il giudice della riparazione può rivalutare il materiale probatorio con autonomo percorso logico-motivazionale per accertare se la condotta abbia concorso a determinare la detenzione (colpa grave o dolo), ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato provati.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità, se accertato con motivazione non manifestamente illogica, esclude l'antigiuridicità della condotta e quindi la causa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione (nesso tra scriminante e esclusione della colpa grave).
  • Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale: può riesaminare il materiale probatorio per stabilire se la condotta dell'interessato abbia effettivamente ingenerato l'apparenza del reato, senza però andare oltre i fatti che il giudice della cognizione ha ritenuto provati.
  • Per escludere il diritto all'indennizzo è necessario dimostrare che l'arrestato abbia concorso con dolo o colpa grave a causare la detenzione (comportamenti extra-processuali o processuali che abbiano creato la falsa apparenza dell'illiceità).
  • La quantificazione dell'indennizzo segue il criterio aritmetico ma può essere personalizzata in aumento o diminuzione sulla base di circostanze concrete; la Corte di legittimità controlla soltanto la logica e la motivazione della personalizzazione, non la congruità numerica in termini assoluti.
  • La semplice contiguità o il contatto preliminare con organizzazioni illecite non è di per sé sufficiente a configurare colpa grave che escluda la riparazione, se non emerge una partecipazione volontaria e rilevante che abbia causalmente contribuito alla detenzione.

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