Cassazione Penale, Sentenza n. 50259/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per difetto di querela in relazione al reato di furto aggravato (art. 624 e 625 n.2 cod. pen.), ritenendo che fosse decorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 85 d.lgs. n.150/2022 per la proposizione della querela e che conseguentemente fosse tardiva la contestazione suppletiva, operata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 517 c.p.p., della circostanza aggravante (che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio). Il Procuratore della Repubblica ha dedotto che il Tribunale ha illegittimamente equiparato termini di procedibilità e termini di prescrizione e ha ingiustamente precluso al P.M. il potere-dovere di contestare suppletivamente l'aggravante nel dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha concluso che il Tribunale ha commesso errore giuridico nel considerare tardiva la contestazione suppletiva e nell'annullare il processo per difetto di querela senza esaminare la imputazione così modificata. La Corte ha affermato che il potere/dovere del P.M. di effettuare nuove contestazioni nel dibattimento (artt. 516 e 517 c.p.p.) non è soggetto ai termini di cui all'art. 85 d.lgs. n.150/2022 e che non può essere confuso con la prescrizione; ha dichiarato la nullità della decisione impugnata e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per provvedere sulla imputazione così modificata.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p. (non doversi procedere)
La norma è stata applicata dal Tribunale per dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela; la Cassazione ha annullato l'uso della norma laddove ha impedito di esaminare la modificazione dell'imputazione richieste dal P.M.
art. 624 e art. 625 n.2 c.p.
Sono i reati originariamente contestati (furto con aggravante) rispetto ai quali si discuteva la procedibilità in relazione alla querela/contestazione suppletiva.
art. 625, comma primo, n.7 c.p.
Aggravante relativa al bene destinato a pubblico servizio; la contestazione di tale aggravante nel dibattimento poteva trasformare la procedibilità da a querela a d'ufficio.
art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (termine per proporre la querela)
Il Tribunale aveva ritenuto che il decorso del termine avesse precluso ogni prosecuzione dell'azione; la Cassazione ha invece distinto tale termine dal potere del P.M. di contestare suppletivamente in dibattimento.
art. 517 c.p.p. (contestazione di circostanze aggravanti nel dibattimento)
La Corte ha ritenuto che il P.M. fosse pienamente legittimato — e anzi obbligato — a effettuare la contestazione suppletiva dell'aggravante nel corso del dibattimento, anche se il termine per la querela era decorso.
art. 516 c.p.p. (nuove contestazioni)
Disciplina il potere del P.M. di modificare l'imputazione nel dibattimento; la Corte ha riaffermato che tale potere non è soggetto a limiti temporali imposti dal termine di querela.
art. 178 e 179 cod. proc. pen.
artt. 178-179 c.p.p. (nullità relative alla formulazione dell'imputazione)
La Cassazione ha qualificato come nullità assoluta la decisione del giudice che ha precluso al P.M. la contestazione suppletiva, essendo illegittima la preclusione del potere-dovere dell'azione penale.
art. 112 Cost.
art. 112 Cost. (obbligatorietà dell'azione penale)
Riferimento costituzionale utilizzato per sostenere l'obbligatorietà del potere-dovere del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e quindi la legittimazione a modificare l'imputazione in dibattimento.
Corte Costituzionale n. 139/2015
Corte Cost. n.139 del 2015
Richiamata per affermare che la contestazione tardiva di aggravanti può determinare un mutamento significativo del quadro processuale e che le nuove contestazioni nel dibattimento possono incidere sul regime di procedibilità.
Sez. U, n.4 del 28/10/1998
Sez. U, n.4 del 28/10/1998 (Barbagallo, Rv. 212757)
Principio di legittimità che non pone limiti temporali al potere del P.M. di modificare l'imputazione in dibattimento; le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'istruzione dibattimentale.
Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023
Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, Rv. 284289 - 01
Richiamata per il principio che il giudice deve provvedere sul capo d'imputazione così come modificato e non può esercitare sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione effettuata dal P.M.
Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999
Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999
Precedente giurisprudenziale che conferma l'obbligo del giudice di decidere sul nuovo capo di imputazione contestato dal P.M. e la possibilità di impugnare la sentenza che ometta tale valutazione.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può effettuare nel dibattimento la contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., anche se è decorso il termine per la proposizione della querela previsto dall'art. 85 d.lgs. n.150/2022; tale potere non è equiparabile alla prescrizione.
- Il giudice del dibattimento non può precludere preventivamente o considerare "tardiva" la contestazione suppletiva compiuta legittimamente dal P.M.: deve invece decidere sul capo d'imputazione così come modificato (accertare la responsabilità o dichiarare incompetenza), sotto pena di nullità della decisione impugnabile.
- È necessario distinguere nettamente gli istituti della prescrizione (estinzione del reato per decorso dei termini) e della procedibilità (condizione per esercitare l'azione penale): non sono sovrapponibili e non devono essere confusi nel sindacato giurisdizionale.
- La contestazione suppletiva può mutare significativamente il quadro processuale (anche il regime di procedibilità) e, pur potendo incidere sui diritti dell'imputato, non è preclusa se proposta prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale; l'imputato ha comunque rimedi difensivi (richiesta di termini, riti alternativi, produzione di prove).
- Se il giudice rifiuta di pronunciarsi sulla nuova contestazione del P.M., la sentenza emessa è impugnabile e può essere annullata per violazione delle norme sul procedimento e sulla formulazione dell'imputazione.
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