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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50262/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 28/04/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela in relazione a delitti connessi all\'impossessamento di energia elettrica (manomissione del contatore) e aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva da parte del Pubblico Ministero di una circostanza aggravante (art. 625, n.7 c.p.) intervenuta dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dall\'art. 85 del d.lgs. 150/2022; il ricorrente deduceva che il giudice aveva illegittimamente equiparato il termine per la querela a limiti alla facoltà del P.M. di formulare contestazioni suppletive ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., impedendo indebitamente l\'esercizio dell\'azione penale e omettendo di pronunciarsi sulla imputazione rimodulata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per aver confuso e paragonato indebitamente il termine di procedibilità/querela con la prescrizione e per avere precluso al P.M. il potere-dovere di procedere alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante ai sensi dell\'art. 517 c.p.p. La Corte ha stabilito che il P.M. era legittimato a modificare l\'imputazione in udienza e che il giudice avrebbe dovuto decidere sulla imputazione rimodulata accertando la sussistenza della responsabilità penale. Per la nullità rilevata nella formulazione dell\'imputazione (artt. 178 e 179 c.p.p.) la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione affinché si pronunci sul capo d\'imputazione modificato.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Citato in relazione alla pronuncia di "non doversi procedere" operata dal Tribunale per difetto di querela; la Corte non discute il principio generale dell\'art.129 ma rileva l\'errata applicazione nel caso concreto in presenza di successiva contestazione suppletiva

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato come norma procedurale collegata alla pronuncia di estinzione/improcedibilità; la Corte ha valutato la legittimità della decisione impugnata alla luce delle regole sul prosieguo del dibattimento

  • art. 99 c.p.

    Norma sostanziale richiamata nell\'imputazione originaria (furto o impossessamento con manomissione); citata per contestualizzare i reati contestati

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come fattispecie di furto (o delitto assimilato) oggetto dell\'accusa originaria

  • art. 625 n.2 e n.7 c.p.

    Le aggravanti richiamate nell\'imputazione; in particolare la n.7 (reale attinenza al pubblico servizio) è stata oggetto della contestazione suppletiva del P.M. che la Corte ha ritenuto ammissibile

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    Disciplinava il termine di 90 giorni per la proposizione della querela per alcune fattispecie; il Tribunale aveva ritenuto che il mancato esperimento del termine impedisse la successiva contestazione suppletiva, ma la Corte ha escluso che tale termine possa precludere il potere del P.M. di modificare l\'imputazione in dibattimento

  • art. 517 c.p.p.

    Norma sulle "Nuove contestazioni" e in particolare sulla contestazione di circostanze aggravanti nel dibattimento; la Corte ha ribadito che il P.M. ha il potere-dovere di effettuare contestazioni suppletive in udienza anche se gli elementi erano già noti prima dell\'apertura del dibattimento

  • art. 516 c.p.p.

    Norma collegata al potere del P.M. di precisare o modificare l\'imputazione; la Corte ne interpreta la dotazione temporale come non soggetta a preclusioni che il Tribunale aveva impropriamente introdotto

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla nullità assoluta nella formulazione dell\'imputazione da parte della pubblica accusa; la Corte ha ritenuto sussistente la nullità determinante l\'annullamento della sentenza impugnata

  • art. 112 Cost.

    Richiamato per il principio costituzionale dell\'obbligatorietà dell\'azione penale, che impone al P.M. il dovere di esercitare e, se necessario, precisare l\'imputazione nel dibattimento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015

    Citata per affermare che la contestazione tardiva di aggravanti che erano già note può determinare un significativo mutamento del quadro processuale; la Corte di Cassazione l\'usa per giustificare la possibilità e l\'utilità della contestazione suppletiva

  • Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che non esistono limiti temporali specifici all\'esercizio del potere del P.M. di modificare l\'imputazione in dibattimento e che le nuove contestazioni vanno ammesse per consentire un giusto processo

  • Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023

    Pronuncia di merito della Corte che ha già affermato la legittimità della contestazione suppletiva dell\'aggravante che rende il reato procedibile d\'ufficio anche se il termine per la querela è decorso; la Cassazione si è allineata a questo principio

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può, nel corso del dibattimento e fino alla chiusura dell\'istruzione dibattimentale, procedere a contestazioni suppletive (artt. 516-517 c.p.p.), comprese circostanze aggravanti, anche se gli elementi da cui esse derivano erano già presenti nelle indagini preliminari.
  • Il termine previsto per la proposizione della querela (es. art.85 d.lgs.150/2022) non può essere confuso o equiparato alla prescrizione e non può automaticamente precludere al P.M. il potere-dovere di rimodulare l\'imputazione in dibattimento.
  • Il giudice del dibattimento non ha potestà di sindacare preventivamente l\'ammissibilità della contestazione suppletiva operata dal P.M.; se la contestazione è formulata, il giudice deve decidere sul capo modificato accertando la responsabilità ovvero dichiarando eventuale incompetenza.
  • Se il giudice impedisce illegittimamente al P.M. di esercitare il potere di contestazione suppletiva o omette di pronunciarsi sulla imputazione così modificata, può determinarsi una nullità rilevante che comporta l\'annullamento della decisione di merito.
  • Nel caso di mutamento del regime di procedibilità (da procedibilità a querela a procedibilità d\'ufficio per effetto di una aggravante), il rimedio non è l\'espulsione della contestazione ma la valutazione sul merito della nuova qualificazione; il difetto di querela non impedisce automaticamente il prosieguo se la nuova contestazione è legittima.

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