Cassazione Penale, Sentenza n. 50257/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre censure: 1) vizio di motivazione e carenza di riscontri probatori per riferire allo Scorcia la droga rinvenuta (sostanza trovata sotto una siepe in area comune, dunque non esclusiva); 2) errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (comma 1 invece del comma 5 — cioè rifiuto del riconoscimento della lieve entità, contestando la valutazione sulla quantità e qualità del principio attivo); 3) vizio di motivazione e mancata concreta valutazione ai fini dell'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (ossia ha ritenuto non sindacabili in questa sede le valutazioni di merito circa l'attendibilità delle fonti e la qualificazione della fattispecie, avendo la Corte d'appello motivato in modo congruo) e ha invece accolto il terzo motivo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente la recidiva (con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sulla recidiva e, se del caso, per la concreta determinazione della pena), mentre per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stupefacenti), art. 73
Art. 73 comma 1 configura il reato di detenzione ai fini di spaccio; il comma 5 disciplina la possibilità di riconoscere la fattispecie di lieve entità. La Corte ricorda che il riconoscimento della lieve entità richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza (purezza, numero di dosi) e che la motivazione deve dimostrare di aver vagliato tutti i parametri rilevanti
comma 5 (recidiva specifica infraquinquennale)
L'applicazione dell'aumento per recidiva richiede motivazione concreta sulla maggiore capacità a delinquere dell'imputato; non è sufficiente il mero richiamo ai precedenti o la sola gravità del fatto nuovo
I criteri di cui all'art. 133 c.p. devono essere utilizzati dal giudice per valutare il rapporto fra il reato attuale e le precedenti condanne, al fine di accertare se i precedenti siano indice di perdurante inclinazione al delitto
Corte Costituzionale, sentenza n. 185/2015
Ha escluso che l'aumento di pena per recidiva possa fondarsi su una presunzione automatica di maggiore pericolosità; è richiesto un accertamento concreto della rilevanza del fatto nuovo quale indice di maggior capacità a delinquere
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione non consiste nella riconsiderazione ex novo della prova: le valutazioni probatorie e la ricostruzione dei fatti sono precluse salvo macroscopica illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Per escludere la lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 è necessario valutare complessivamente quantità, purezza, numero di dosi ricavabili, modalità e segni di professionalità (es. occultamento, strumenti, preparazione): elementi che giustificano la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio
- La recidiva specifica non può essere applicata in modo automatico: il giudice deve motivare in termini concreti come le precedenti condanne e il nuovo reato provino una maggiore attitudine a delinquere (valutazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.)
- Quando lo stupefacente è rinvenuto in area comune o accessibile ad altri, per attribuirne la detenzione occorrono elementi probatori idonei a collegare materialmente l'imputato allo stupefacente (es. comportamento osservato, movimentazioni, elementi di occultamento riferibili al soggetto); prove meramente indiziarie generiche possono non essere sufficienti
- Grosse corrispondenze fra oggetti rinvenuti (es. nastro adesivo) e materiale sequestrato costituiscono indizio valido solo se non esistono spiegazioni alternative plausibili (es. presenza in casa di vari tipi di nastro); la valutazione della loro pregnanza compete al giudice di merito ma deve essere logicamente motivata
- Se la motivazione sulla recidiva è carente, la Cassazione annulla limitatamente a quella statuizione e rinvia per nuovo esame, con possibile ricalcolo della pena in esito alla nuova valutazione
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