Cassazione Penale, Sentenza n. 50261/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela rispetto al reato di appropriazione indebita/ furto di energia elettrica (art. 624 e 625 cod. pen.) come originariamente contestato, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, da parte del Pubblico Ministero, della circostanza aggravante (art. 625, n.7 cod. pen.) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore sosteneva che il Tribunale aveva illegittimamente equiparato termini inerenti la prescrizione e la procedibilità, precludendo al P.M. il potere/dovere di effettuare la contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516-517 cod. proc. pen. nel corso del dibattimento, anche dopo il decorso del termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022 per la proposizione della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che il Tribunale ha errato nel precludere la contestazione suppletiva del P.M. riconoscendo il potere-dovere di quest'ultimo, ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., di modificare l'imputazione in dibattimento e di contestare la circostanza aggravante che cambia il regime di procedibilità. La Corte ha chiarito la netta distinzione tra prescrizione e procedibilità e ha affermato che il giudice del dibattimento non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione suppletiva; dove il giudice impedirsi di decidere sul nuovo capo d'imputazione si incorre in nullità assoluta degli atti di formulazione dell'imputazione (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.). Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.
Norme richiamate
Richiamato dal Tribunale in relazione alla dichiarazione di non doversi procedere; la Corte non ha ritenuto corretto il suo utilizzo quale base per precludere la modifica dell'imputazione da parte del P.M.
Norma menzionata in relazione agli effetti della sentenza di non doversi procedere; la Corte ha annullato la pronuncia che aveva fatto applicazione di tale declaratoria senza aver esaminato la contestazione suppletiva.
Fattispecie di appropriazione indebita/furto riferita ai fatti: uso fraudolento del contatore per sottrarre energia elettrica.
Art. 625 richiamato per il reato e per l'aggravante; la contestazione suppletiva dell'aggravante n.7 (quando il bene è destinato a pubblico servizio) è stata ritenuta idonea a mutare il regime di procedibilità rendendo il reato perseguibile d'ufficio.
Prevede il termine per la proposizione della querela per alcune fattispecie divenute procedibili a querela; il Tribunale aveva ritenuto che il decorso del termine impedisse la prosecuzione dell'azione, ma la Corte ha escluso che ciò impedisca al P.M. di operare la contestazione suppletiva in dibattimento.
Disciplina le "nuove contestazioni" e la modifica dell'imputazione in dibattimento; la Corte ribadisce che tale potere appartiene al P.M. e non è soggetto a limiti temporali rigidi nel dibattimento.
Regola la contestazione di reati concorrenti e circostanze aggravanti in dibattimento; la Corte afferma che il P.M. era legittimato (e obbligato) a contestare suppletivamente l'aggravante anche dopo il decorso del termine per la querela, purché in dibattimento e prima della chiusura dell'istruzione.
art. 112 Cost.
Principio di obbligatorietà dell'azione penale utilizzato per sostenere che il P.M. ha il dovere di adeguare l'imputazione in base agli elementi emersi, esercitando il potere di contestazione suppletiva.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Rilevate dalla Corte quale fondamento della nullità assoluta derivante dall'illegittimo impedimento al P.M. di formulare la contestazione suppletiva: la sentenza che non decide sul nuovo capo d'imputazione incorre in nullità rilevante.
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015
Sottolinea che la contestazione tardiva di una circostanza aggravante può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e può incidere sul regime di procedibilità, confermando che la contestazione suppletiva è possibile e rilevante ai fini processuali.
Cassazione, Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023
Cassazione, Sez. F, n. 43255/2023
Precedente richiamato che ammette la contestazione suppletiva dell'aggravante che trasformi la procedibilità del reato in procedibilità d'ufficio anche se la querela non è stata proposta entro il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 150/2022.
Cassazione, Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
Cassazione, Sez. U, n. 4/1998
Principio che non pone limiti temporali specifici alla modifica dell'imputazione in dibattimento e legittima il potere del P.M. di integrare la contestazione in corso d'udienza per evitare dispersione degli elementi utili al giudizio.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., ha il potere-dovere di effettuare contestazioni suppletive in dibattimento; tali contestazioni possono modificare il regime di procedibilità (es. da procedibile a querela a procedibile d'ufficio) e non sono invalidate automaticamente dal decorso del termine per la proposizione della querela.
- La prescrizione e la procedibilità sono istituti distinti: la decorrenza del termine per la querela (incidere sulla procedibilità) non deve essere confusa con la prescrizione del reato; il giudice non può equiparare o sostituire queste figure per precludere al P.M. la modifica dell'imputazione.
- Il giudice del dibattimento non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione suppletiva operata dal P.M.; se il giudice omette di decidere sulla responsabilità rispetto al nuovo capo d'imputazione o nega illegittimamente la contestazione, tale omissione integra una nullità rilevante degli atti (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.).
- Se la contestazione suppletiva interviene nel corso del dibattimento e prima della chiusura dell'istruzione, l'imputato conserva tutti i diritti di difesa (richiedere termini, nuovi mezzi di prova, chiedere riti alternativi), ma ciò non impedisce al P.M. di adeguare l'imputazione.
- In caso di diniego del giudice alla contestazione suppletiva che incida sul regime di procedibilità, il rimedio a disposizione del P.M. è l'impugnazione della sentenza per omissione o rifiuto di decidere sul nuovo capo d'imputazione; la Cassazione è intervenuta a tutela della potestà accusatoria del P.M.
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