Cassazione Penale, Sentenza n. 50260/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza di querela riguardo al reato originariamente contestato (appropriazione di energia elettrica, artt. 624 e 625 n.2 c.p.) ritenendo tardiva la contestazione suppletiva, operata dal Pubblico Ministero in udienza, della circostanza aggravante (art. 625 n.7 c.p.) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Procuratore della Repubblica ha dedotto violazione di legge per aver il Tribunale equiparato indebitamente termini di procedibilità e prescrizione e per aver precluso il potere-dovere del P.M. di modificare l'imputazione ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che il Tribunale ha errato nel dichiarare la tardività della contestazione suppletiva e nell'impedire al P.M. di procedere alla modifica dell'imputazione: la contestazione ex art. 517 c.p.p. è legittima e può mutare il regime di procedibilità (da perseguibile a querela a perseguibile d'ufficio) anche se gli elementi che la giustificano erano già noti prima dell'apertura del dibattimento. La Corte ha distinto nettamente istituti diversi (prescrizione vs. procedibilità), richiamando consolidata giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n.139/2015. Per l'omessa decisione del giudice sulla imputazione modificata è stata riconosciuta una nullità di ordine generale ex artt. 178-179 c.p.p.; la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio con valutazione della imputazione così rimodulata.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla declaratoria di "non doversi procedere" adottata dal Tribunale; norma processuale inerente alla sentenza che estingue il processo per altre cause
Richiamato insieme all'art.129 in ordine alla declaratoria del Tribunale di non doversi procedere
Delitto di furto/appropriazione (usato per descrivere il fatto relativo all'appropriazione di energia elettrica)
Circostanza riferita all'imputazione originaria (modalità o qualità dell'evento) contestata al resistente
Aggravante relativa al fatto che il bene sottratto sia destinato a pubblico servizio; la sua contestazione suppletiva può rendere il reato procedibile d'ufficio
Prevede il termine di novanta giorni per la proposizione della querela per taluni reati; il Tribunale aveva ritenuto che il decorso di tale termine impedisse la contestazione suppletiva, cosa che la Cassazione ha ritenuto non corretta nel modo applicato
Regola la contestazione di circostanze aggravanti nel dibattimento; la Corte ha affermato che il P.M. è legittimato (e ha il dovere) a procedere alla contestazione suppletiva in udienza
Disciplina delle "nuove contestazioni" e della modifica dell'imputazione nel dibattimento; ricondotto al potere/dovere del P.M. di adeguare l'imputazione alle prove
art. 112 Cost.
Richiamato per il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che giustifica il potere/dovere del Pubblico Ministero di formulare contestazioni suppletive nel dibattimento
Sez. Unite, n. 4 del 28/10/1998 (Barbagallo)
Giurisprudenza di legittimità che riconosce al P.M. il potere di modificare l'imputazione in dibattimento senza limiti temporali rigidi e senza distinzione sulla fonte degli elementi che giustificano la nuova contestazione
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015
Ha rilevato che la contestazione tardiva di aggravanti può mutare significativamente il quadro processuale; la Cassazione la usa per sottolineare che la contestazione suppletiva può incidere anche sul regime di procedibilità
Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023
Pronuncia della stessa Corte che ha ritenuto ammissibile la contestazione suppletiva che rende il reato procedibile d'ufficio anche dopo il decorso del termine previsto dall'art.85 d.lgs.150/2022
Norme sulla nullità; la Corte ha ritenuto che l'omissione del giudice nel decidere sulla imputazione modificata integri nullità assoluta che comporta l'annullamento della sentenza
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere (e in molti casi il dovere) di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.), anche quando gli elementi che le giustificano erano già noti prima dell'apertura del dibattimento.
- La decorrenza di termini relativi alla querela (es. art. 85 d.lgs.150/2022) non impedisce automaticamente al P.M. di convertire, tramite contestazione suppletiva di aggravante, il regime di procedibilità del reato da perseguibile a querela a perseguibile d'ufficio, se la fattispecie e le prove lo giustificano.
- Non si devono confondere istituti diversi: la prescrizione (estinzione per decorso del tempo) e la procedibilità (condizione per l'esercizio dell'azione penale) hanno natura e effetti differenti e non sono automaticamente equiparabili ai fini dell'ammissibilità di nuove contestazioni in udienza.
- Se il giudice del dibattimento rifiuta o non decide sulla contestazione suppletiva operata dal P.M., la decisione è suscettibile di nullità o impugnazione: il giudice deve pronunciarsi sull'imputazione così come modificata e valutare la responsabilità dell'imputato.
- In presenza di contestazioni suppletive che incidono sul regime di procedibilità o sulla pena (in particolare aggravanti ad effetto speciale), occorre garantire le garanzie difensive dell'imputato (termine per rituali, possibilità di chiedere riti alternativi, produzione di prove), come richiamato dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale.
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