Cassazione Penale, Sentenza n. 50258/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. (impossessamento di energia elettrica mediante allaccio abusivo). In udienza il Tribunale aveva ritenuto decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni previsto dall'art. 85 d.lgs. n.150/2022 per la proposizione della querela e, dopo che il PM aveva manifestato la volontà di contestare suppletivamente l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (bene destinato a pubblico servizio), aveva giudicato tardiva tale contestazione e, perciò, impossibile proseguire l'azione penale. Il ricorso sostiene che il giudice ha illegittimamente equiparato il termine di procedibilità/querela alla prescrizione e ha precluso al PM il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p., nonostante il potere di modificare l'imputazione in dibattimento e la rilevanza della circostanza aggravante ai fini della procedibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che il Tribunale ha errato nel dichiarare la tardività della contestazione suppletiva e nell'equiparare la questione alla prescrizione: la prescrizione e il regime di procedibilità sono istituti distinti. La Corte ha affermato che il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 517 e degli artt. 516 e ss. c.p.p., era legittimato (e tenuto) a formulare la contestazione suppletiva dell'aggravante in dibattimento, che poteva mutare il regime di procedibilità rendendo il reato perseguibile d'ufficio. Il giudice di merito avrebbe dovuto decidere sul capo d'imputazione così riformulato e non precluderne l'ammissibilità. Per l'illegittima preclusione è stata declarata la nullità assoluta dell'atto di formulazione dell'imputazione da parte del giudice; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per il seguito.
Norme richiamate
art. 517 cod. proc. pen.
Riconosciuto come norma che consente al Pubblico Ministero la contestazione suppletiva di circostanze aggravanti durante il dibattimento; la Corte afferma che tale potere-dovere non può essere precluso dal giudice come "tardivo" per il decorso del termine di querela.
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina delle "nuove contestazioni" in dibattimento: legittima la modifica dell'imputazione da parte del PM sulla base degli elementi acquisiti, senza limiti temporali specifici nella fase dibattimentale.
art. 85 d.lgs. n.150/2022
termine di 90 giorni per la proposizione della querela
Il Tribunale aveva ritenuto che il decorso di questo termine impedisse la prosecuzione; la Corte ha chiarito che il mancato esperimento della querela non impedisce al PM, in dibattimento, di contestare suppletivamente un'aggravante che muta il regime di procedibilità.
artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Fattispecie originaria contestata (impossessamento di energia elettrica con aggravante n.7: bene destinato a pubblico servizio): l'aggravante è idonea, se contestata, a mutare il regime di procedibilità del reato.
artt. 336, 129, 529 cod. proc. pen.
Norme utilizzate dal giudice di merito per dichiarare la non prosecuzione per difetto di querela; la Corte ha ritenuto che l'applicazione praticata dal Tribunale abbia in parte travisato gli effetti della contestazione suppletiva e precluso indebitamente l'azione del PM.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale invocato per giustificare il potere-dovere del PM di adeguare l'imputazione e proseguire l'azione quando la contestazione suppletiva rende il reato procedibile d'ufficio.
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015
Ritenuta rilevante per il principio secondo cui la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può produrre un significativo mutamento del quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità; la motivazione è usata per confermare la liceità della contestazione suppletiva in dibattimento.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U n.4 del 28/10/1998; Sez. F n.43255 del 22/08/2023; Sez.2 n.9039 del 17/01/2023)
Sez. U n.4 del 28/10/1998; Sez. F n.43255 del 22/08/2023; Sez.2 n.9039 del 17/01/2023
Orientamenti che affermano il potere del PM di modificare l'imputazione in dibattimento senza limiti temporali specifici e che impongono al giudice l'obbligo di decidere sul nuovo capo di imputazione; tali precedenti sono richiamati per sostenere l'illegittimità della preclusione operata dal Tribunale.
Massime di principio
- Distinguere sempre prescrizione (estinzione del reato per decorso del tempo) da regime di procedibilità (es. procedibilità a querela): non sono equiparabili e non devono essere trattati come intercambiabili.
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere, ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p. e del principio di obbligatorietà dell'azione penale, di formulare contestazioni suppletive in dibattimento anche se il termine per la querela è decorso, quando ciò comporti la trasformazione del reato in procedibile d'ufficio.
- Il giudice di merito non può, in via preventiva, dichiarare inammissibile o "tardiva" la contestazione suppletiva del PM in modo da impedirne l'esercizio: deve invece decidere sul capo d'imputazione così riformulato (accertamento della responsabilità o incompetenza).
- Se il giudice preclude illegittimamente la contestazione suppletiva del PM si determina una nullità che può comportare l'annullamento della sentenza di merito e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio.
- Per la difesa, una contestazione suppletiva che muta il regime di procedibilità apre comunque diritti difensivi (termine per difesa, richieste probatorie, istanze per riti alternativi ove ammissibili); non è tuttavia corretta la strategia di considerare automaticamente esclusa la nuova contestazione per il solo decorso del termine di querela.
- In casi simili è opportuno valutare tempestivamente eventuali impugnative (e.g. appellazione o ricorso per cassazione) se il giudice di merito nega senza esame la modifica dell'imputazione effettuata dal PM.
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