Cassazione Civile, Ordinanza n. 17073/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da cartelle esattoriali con cui una società cooperativa agricola veniva chiamata a pagare imposte ipotecarie e catastali per gli anni 2011 e 2012, conseguenti alla riqualificazione di un contratto ultranovennale di locazione di lastrici solari per l’apposizione di pannelli come atto costitutivo di diritto di superficie, ex art. 20 TUR. La contribuente impugnava l’iscrizione a ruolo; la CTP accoglieva solo in parte, ritenendo in parte inammissibile il ricorso perché le contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte contro gli avvisi di liquidazione e, in parte, infondata la pretesa opposta dall’effetto del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato. La CTR accoglieva invece l’appello della contribuente, ritenendo che il ricorso attenesse a vizi propri della cartella, che il coobbligato inerte potesse giovarsi dell’esito favorevole dell’altro condebitore e che la riqualificazione fosse comunque errata. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1306, comma 2, e 2909 c.c. e dell’art. 56 d.P.R. 131/1986, sostenendo che l’opponibilità del giudicato favorevole al condebitore solidale presuppone il passaggio in giudicato e non opera se il coobbligato ha già pagato la somma richiesta; (2) violazione dell’art. 295 c.p.c., assumendo che la CTR, rilevato il rapporto di pregiudizialità fra i giudizi, avrebbe dovuto sospendere il processo e non decidere nel merito; (3) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, perché, non avendo la contribuente impugnato i presupposti avvisi di liquidazione, poteva dedurre soltanto vizi propri delle cartelle, non questioni relative alla riqualificazione dell’atto sottostante.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, anche per le spese. La decisione afferma che l’art. 1306, comma 2, c.c. richiede il giudicato favorevole del condebitore per essere opposto dagli altri coobbligati e che, in ogni caso, la cartella di pagamento emessa in base ad atti presupposti definitivi può essere censurata solo per vizi propri; pertanto, in mancanza di impugnazione degli avvisi di liquidazione, non era consentito rimettere in discussione la riqualificazione del contratto ai fini dell’imposizione.
Norme richiamate
L’opponibilità al creditore della sentenza favorevole ottenuta da un condebitore solidale presuppone che il debitore sia rimasto estraneo al giudizio e che la decisione sia passata in giudicato; il pagamento del debito può consumare la facoltà di avvalersene.
Richiamato quale fondamento della regola sulla cosa giudicata sostanziale, che esige il formarsi del giudicato per l’efficacia espansiva della decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma tributaria collegata alla pretesa impositiva e alla disciplina della rettifica dell’atto.
La sospensione necessaria era evocata come rimedio dovuto in presenza di rapporto di pregiudizialità tra i giudizi, ma il motivo è stato dichiarato assorbito.
Menzi onato come possibile base della sospensione facoltativa nelle ipotesi di giudizi connessi o pregiudiziali.
La cartella di pagamento, se fondata su atti presupposti divenuti definitivi per mancata impugnazione, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni relative agli atti a monte.
Richiamato in relazione alla riqualificazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali.
Massime di principio
- In materia di solidarietà tributaria, il condebitore estraneo al giudizio può opporre la sentenza favorevole resa in favore di un altro obbligato solo se la decisione è passata in giudicato e non è fondata su ragioni personali.
- Il pagamento effettuato dal coobbligato, soprattutto se eseguito dopo la notifica della cartella per evitare la riscossione forzata, incide sulla possibilità di avvalersi successivamente del giudicato favorevole formatosi su un altro condebitore.
- L’impugnazione della cartella di pagamento emessa sulla base di atti impositivi definitivi consente di far valere soltanto vizi propri della cartella; sono precluse contestazioni relative alla legittimità o qualificazione degli atti presupposti non tempestivamente impugnati.
- Quando la controversia riguarda un atto consequenziale a un precedente atto divenuto definitivo, il giudice deve verificare prima l’ammissibilità delle censure proposte contro l’atto consequenziale e non può riaprire il merito dell’atto presupposto.
- L’efficacia espansiva del giudicato favorevole tra condebitori solidali non rende superflui gli strumenti processuali della sospensione, ove vi sia un effettivo rapporto di pregiudizialità tra i giudizi.
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