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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07466/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di un fabbricato e l’esercente di un’attività commerciale confinante. I primi hanno chiesto la demolizione o l’arretramento di un dehor, ritenuto costruito in violazione delle distanze legali; la società ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto l’adeguamento di un pozzo nero posto nella proprietà degli attori, l’accertamento di immissioni intollerabili di cattivi odori e il risarcimento dei danni. In appello la domanda principale è stata respinta e quella riconvenzionale accolta, con condanna risarcitoria a carico di alcuni proprietari. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con tre motivi: 1) nullità e violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso la violazione delle distanze senza considerare le norme tecniche di attuazione del PRG comunale che prevedevano una distanza minima di 10 metri tra fabbricati in zona B7, oltre agli artt. 873, 872, 871 e 869 c.c., all’art. 9 d.m. 1444/1968 e all’art. 112 c.p.c.; 2) nullità e violazione di legge nella condanna risarcitoria per immissioni maleodoranti, deducendo difetto di prova della propagazione degli odori nel dehor, della loro intollerabilità e del danno patrimoniale, nonché l’erroneità della liquidazione equitativa; 3) conseguente illegittimità della statuizione restitutoria sulle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato la disciplina urbanistica locale invocata per le distanze legali e che la liquidazione equitativa del danno da immissioni fosse stata disposta senza adeguato accertamento e motivazione sui presupposti del danno patrimoniale e sulla sua quantificazione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha esaminato le censure sotto il profilo della correttezza della motivazione e della corretta applicazione delle norme sostanziali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l’erronea ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che restano a carico dell’attore sia la prova dell’an sia gli elementi utili alla quantificazione del danno.

  • art. 869 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle distanze come parte della disciplina invocata dalla ricorrente.

  • art. 871 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle distanze come parte della disciplina invocata dalla ricorrente.

  • art. 873 c.c.

    La Corte ribadisce che le distanze tra costruzioni richiedono, di regola, che i fondi si fronteggino almeno in parte; le norme locali integrative possono però imporre distacchi maggiori anche senza frontistanza.

  • art. 844 c.c.

    In caso di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, possono sorgere sia l’azione per la cessazione/eliminazione della causa sia l’azione risarcitoria per il danno subito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la Corte accoglie le censure nei limiti dell’omesso esame delle norme urbanistiche e dell’insufficiente motivazione sulla condanna risarcitoria.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammissibile solo se il danno è provato nella sua esistenza e vi sia impossibilità o estrema difficoltà di provarne con precisione l’ammontare.

  • art. 1226 e 2056 c.c.

    Il potere di liquidazione equitativa non elimina l’onere di provare il danno e gli elementi fattuali idonei alla quantificazione.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato nella censura sul danno da immissioni; la Corte non fonda la decisione su tale norma ma sul regime generale delle immissioni e del risarcimento.

  • art. 948 c.c.

    Richiamato per qualificare l’azione volta alla eliminazione delle cause delle immissioni come azione reale assimilabile alla negatoria.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La deduzione secondo cui il pozzo nero fosse di proprietà del solo terzo è ritenuta allegazione nuova perché non specificamente localizzata nei precedenti gradi di merito.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Indicata come base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicata come norma procedurale per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per l’applicazione ratione temporis del testo dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    Regola le distanze tra pareti antistanti, di cui almeno una finestrata; non basta il semplice contatto per spigolo, ma occorre la frontistanza.

  • d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    Richiamato come disciplina integrativa delle distanze edilizie.

  • PRG del Comune di Sanremo

    Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore, ove prevedano una distanza minima maggiore, integrano la disciplina codicistica e vanno applicate dal giudice anche senza specifica prova delle parti.

Massime di principio

  • Le norme dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti urbanistici che impongono distanze maggiori rispetto al codice civile integrano la disciplina delle distanze legali e devono essere applicate dal giudice anche d’ufficio, acquisendone il contenuto con i mezzi opportuni.
  • Ai fini dell’art. 873 c.c. la distanza legale presuppone, in via ordinaria, che gli edifici si fronteggino almeno in parte; invece le norme locali che prescrivono distacchi maggiori possono operare anche indipendentemente dalla frontistanza.
  • L’azione per immissioni intollerabili può avere un profilo inibitorio/realmente orientato alla eliminazione della causa delle immissioni e un profilo risarcitorio distinto, con legittimazione passiva in capo al soggetto proprietario o comunque responsabile del fondo da cui le immissioni provengono.
  • La liquidazione equitativa del danno patrimoniale è consentita solo quando il danno sia provato nella sua esistenza e vi sia impossibilità o notevole difficoltà di provarne il preciso ammontare; il potere equitativo non esonera dall’onere di allegare e provare gli elementi di fatto utili alla quantificazione.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili allegazioni nuove su fatti decisivi se la parte non indica specificamente quando e come tali fatti siano stati discussi nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàVizi dell'immobileResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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