Cassazione Civile, Ordinanza n. 23950/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da rapporti intercorsi tra due soggetti che avrebbero dovuto costituire una società per la gestione comune di una gelateria. Gli attori in primo grado chiedevano la restituzione delle somme anticipate per la locazione e la ristrutturazione del locale, oltre a un indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività lavorativa e amministrativa svolta in vista dell'avvio dell'esercizio. La convenuta sosteneva invece che quelle somme le fossero state già restituite e negava l'esistenza di un accordo societario, proponendo anche domanda riconvenzionale per il controvalore di merce depositata in un magazzino. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda di uno degli attori; la Corte d'appello rigettava sia l'appello principale della convenuta sia quello incidentale dell'attore. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato testimonianze e interrogatorio formale che escludevano l'accordo per la costituzione della società; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione ex art. 360, n. 4, c.p.c., censurando il rilievo attribuito dalla Corte d'appello a un verbale di polizia giudiziaria relativo a una denuncia per truffa e il mancato rilievo dato a un provvedimento di rigetto di sequestro giudiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha rilevato anche l'inammissibilità specifica perché, trattandosi di sentenza d'appello che confermava quella di primo grado, il ricorso non poteva essere proposto ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e non mere questioni o argomentazioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la dedotta contraddittorietà non emergeva dal testo della motivazione in sé, ma solo dal confronto con le prove, e ha ribadito che la selezione delle prove attendibili e la valutazione della loro concludenza spettano al giudice di merito, il quale non deve confutare esplicitamente ogni elemento probatorio non accolto. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
richiamato come azione di arricchimento senza causa proposta per ottenere un indennizzo per l'attività svolta in vista dell'avvio dell'impresa comune; la Corte non ne esamina il merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico, preciso e decisivo, non rispetto a questioni, argomentazioni o diversa lettura delle prove; il motivo è inammissibile anche perché tende a una rivalutazione del merito.
la nullità per vizio di motivazione non può essere dedotta per il solo contrasto tra la motivazione e le risultanze processuali, ma solo quando la motivazione sia internamente contraddittoria al punto da rendere non percepibile la ratio decidendi.
nel caso di appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto con il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità nei casi previsti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non se mira a contrapporre una diversa valutazione delle prove o delle argomentazioni già esaminate dal giudice di merito.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La censura di nullità della motivazione è configurabile solo se la contraddittorietà emerge dal testo della decisione in modo tale da renderne incomprensibile la ratio decidendi; non basta il mero dissenso rispetto alla selezione e valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
- La scelta delle fonti del convincimento, la verifica della loro attendibilità e la selezione degli elementi probatori ritenuti più persuasivi rientrano nei poteri del giudice di merito, che non è tenuto a confutare espressamente ogni prova non valorizzata.
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