Cassazione Civile, Ordinanza n. 38226/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall'appalto per la ristrutturazione di un immobile destinato a deposito di granaglie e altro materiale agricolo, nel quale, a lavori conclusi, emersero consistenti crepe e fessurazioni. Il committente denunciò i vizi e, dopo un accertamento tecnico preventivo, convenne in giudizio l'appaltatrice, il direttore dei lavori e gli eredi del titolare della ditta per ottenere il risarcimento dei danni. Il tribunale qualificò i difetti ai sensi dell'art. 1667 c.c. e rigettò la domanda per decadenza e prescrizione. La corte d'appello riformò, ritenendo applicabile l'art. 1669 c.c. perché l'opera era destinata a lunga durata, escludendo che rilevasse la sola destinazione agricola; affermò inoltre la responsabilità concorrente del direttore dei lavori e riconobbe il diritto al risarcimento, salvo il danno da mancato godimento dell'immobile. Il ricorso per cassazione deduceva: errata applicazione dell'art. 1669 c.c. e motivazione illogica sulla natura dei vizi e sulla destinazione dell'immobile; erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza; omesso esame della partecipazione di altra impresa ai lavori; vizi della consulenza tecnica d'ufficio e del rigetto delle istanze istruttorie; violazione delle norme sull'appello per asserita inammissibilità; violazione dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 2043 c.c.; omessa compensazione delle spese in ragione della soccombenza dell'appellato sulla domanda relativa al mancato utilizzo dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione dei vizi, osservando che la corte territoriale aveva svolto un apprezzamento di fatto fondato su consulenza tecnica, approfondimento geologico e documentazione fotografica, senza che fosse dedotto un vero vizio di legge o un vizio motivazionale ammissibile. Ha poi ritenuto che la questione della partecipazione di un'altra impresa fosse stata esaminata e esclusa dal giudice di merito, sicché non vi era omesso esame di un fatto decisivo. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi a CTU e istanze istruttorie, perché non prospettavano specifici vizi processuali autonomamente rilevanti e comunque non dedotti in appello. Ha dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 342 e 348-bis c.p.c. per difetto di specificità, poiché non era stata trascritta la statuizione impugnata. Ha infine respinto la censura sulle spese per mancanza di specifica allegazione dei presupposti di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma applicata dal tribunale per la qualificazione dei vizi, poi superata in appello dalla diversa qualificazione ai sensi dell'art. 1669 c.c.
ritenuto applicabile dalla corte d'appello ai vizi costruttivi dell'opera, in ragione della sua destinazione a lunga durata; in cassazione le censure sulla sua applicazione sono state giudicate infondate o inammissibili perché dirette contro l'apprezzamento di fatto.
richiamato nel ricorso insieme all'art. 1669 c.c.; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a respingere la censura.
richiamato nel motivo relativo all'ammissibilità dell'appello; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
richiamato nel motivo relativo all'ammissibilità dell'appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
richiamato nel motivo relativo all'ammissibilità dell'appello; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato quale parametro del ricorso per dedurre nullità processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio ammissibile nei termini dedotti.
richiamato nella censura sulle spese; il motivo è stato respinto perché non specificava i presupposti di legge per la compensazione invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando la corte di merito qualifica i vizi dell'opera sulla base di consulenza tecnica, approfondimenti specialistici e riscontri documentali, in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una mera richiesta di rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
- La corretta qualificazione dei difetti di costruzione tra art. 1667 c.c. e art. 1669 c.c. dipende dalla natura dei vizi e dalla destinazione dell'opera; se il giudice di merito motiva adeguatamente sulla lunga durata del manufatto, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la circostanza dedotta dal ricorrente sia stata comunque esaminata e valutata dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte.
- Le censure contro CTU, ordinanze istruttorie o rigetti di rinnovazione della consulenza sono inammissibili se non indicano specifici vizi processuali autonomi e se non è chiarito perché tali profili sarebbero decisivi rispetto alla decisione finale.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: quando si contestano statuizioni processuali, la mancata trascrizione del contenuto essenziale dell'atto o dell'ordinanza impugnata impedisce il controllo di legittimità.
- La richiesta di compensazione delle spese processuali deve essere sorretta dall'indicazione dei relativi presupposti di legge; in mancanza, la censura è infondata.
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