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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18895/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza contestando la violazione dell'art. 648, comma 1, c.p.: il Tribunale, pur non avendo riconosciuto alcuna circostanza attenuante, ha fissato la pena base per il delitto di ricettazione in una misura inferiore al minimo edittale stabilito dal legislatore (la sentenza aveva fissato la pena base in anni 1 e mesi 2 e € 400,00, mentre il minimo edittale è di anni 2 e € 516,00). Si deduce pertanto illegittimità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio sul punto (in diversa persona fisica). Il giudice del rinvio dovrà ricalcolare la pena complessiva adottando una pena base per il delitto di ricettazione conforme al dettato normativo (ossia almeno pari al minimo edittale). Decisione resa il 12 aprile 2022.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte interpreta che, in assenza di riconoscimento di circostanze attenuanti, la pena base non può essere fissata al di sotto del minimo edittale previsto dall'art. 648, comma 1; pertanto il giudice di merito ha violato la normativa fissando una pena inferiore al minimo legale.

  • art. 623, comma 1, n. 4 cod. proc. pen.

    La Suprema Corte ha applicato la norma che consente l'annullamento con rinvio limitatamente ad alcune parti della decisione impugnata (qui il trattamento sanzionatorio), rimettendo la questione al giudice di merito per nuovo esame.

  • legge 895/1967, artt. 2 e 7

    Gli articoli sono richiamati in relazione ai reati ascritti all'imputato (capo A): la Corte prende atto della contestazione ma, ai fini del ricorso, valuta in particolare la determinazione della pena per il delitto di ricettazione rispetto all'ordinamento penale.

Massime di principio

  • Se il giudice non riconosce attenuanti non può fissare la pena base al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice.
  • Quando sono contestati più reati, per la determinazione della pena base è necessario individuare quale sia il delitto più grave (anche in base alla misura della pena edittale massima) e rispettarne i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
  • Gli aumenti di pena per continuazione e recidiva si applicano sulla pena base correttamente calcolata; ma non possono giustificare la fissazione di una pena base al di sotto del minimo legale.
  • Il pubblico ministero può impugnare la decisione di merito in Cassazione esclusivamente per vizio di legittimità del trattamento sanzionatorio e ottenere l'annullamento limitato alla materia della pena.
  • La Corte di Cassazione può annullare con rinvio solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio (art. 623 c.p.p., n.4) rimettendo il caso al giudice di merito per il nuovo calcolo della pena; il rinvio può essere disposto 'in diversa persona fisica' quando opportuno.
  • Al rinvio il giudice deve ricalcolare la pena complessiva rispettando i minimi edittali e motivando eventuali riconoscimenti o negazioni di circostanze attenuanti o aggravanti.

Testo integrale

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