Cassazione Civile, Ordinanza n. 10586/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione che, in sostanza, conferma la decisione della CTR Lazio nella parte in cui aveva ritenuto tempestivo e ammissibile il deposito in appello, da parte dell'Ufficio, di documenti relativi a un avviso di accertamento e al relativo avviso di ricevimento. Con l'unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 345, 23, 24 e 115 c.p.c., nonché dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare ammissibili le produzioni documentali dell'Agenzia in secondo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nella versione applicabile ratione temporis, consente la produzione in appello di documenti nuovi, con il solo limite temporale previsto dall'art. 32 del medesimo decreto, riferito all'udienza di discussione in appello, e che tale disciplina deroga alle regole più restrittive dell'appello civile di cui all'art. 345 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e alla corresponsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma ritenuto inconferente rispetto alla questione centrale dell'ammissibilità delle produzioni documentali in appello nel processo tributario.
La Corte ne richiama la disciplina per evidenziare che le regole dell'appello civile non si applicano in modo identico al processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 prevede un regime diverso.
Norma indicata nel ricorso come violata, ma considerata inconferente nel contesto della doglianza.
Norma indicata nel ricorso come violata, ma considerata inconferente nel contesto della doglianza.
Norma indicata nel ricorso come violata, ma considerata inconferente nel contesto della doglianza.
Consente, nel processo tributario, la produzione in appello di nuovi documenti; la Corte ne afferma l'applicabilità con il solo limite temporale dell'art. 32 del medesimo decreto.
È richiamato come unico limite temporale alla produzione documentale in appello, riferito all'udienza di discussione in secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il testo vigente dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è ammessa in modo più ampio rispetto al processo civile, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 deroga al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
- L'unico limite alla produzione documentale in appello nel rito tributario è quello temporale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, da riferire all'udienza di discussione in secondo grado.
- Una censura che contesti l'ammissibilità di documenti prodotti in appello è infondata se non considera la specifica disciplina del processo tributario e si fonda esclusivamente sulle regole dell'appello civile.
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