Cassazione Penale, Sentenza n. 31673/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava il mancato recepimento, senza motivazione, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità formulata nell'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiesta avanzata in via alternativa e subordinata e per la quale il pubblico ministero aveva espresso consenso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza impugnata. Ha rilevato che l'istanza dell'imputato chiedeva espressamente, oltre all'applicazione della pena, la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità in via subordinata e che il pubblico ministero aveva dato consenso. La sentenza del GUP aveva invece applicato la pena detentiva (anni 2 e mesi 4) senza considerare né motivare il rigetto della misura alternativa. Per questo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Cremona per il giudizio.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato contestato; utilizzata per descrivere la fattispecie oggetto del procedimento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale in materia di sostanze stupefacenti, indicata fra i reati per i quali è stata disposta la pena richiesta dalle parti.
Disciplina la definizione del procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); la Corte ricava da tale istituto la possibilità di formulare istanze alternative/subordinate (es. misura sostitutiva della pena).
Consente la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; nella fattispecie era stata espressamente richiesta dall'imputato in via subordinata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per motivi attinenti al difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza; la Corte lo ha invocato per annullare la sentenza che non aveva recepito né motivato il rifiuto della misura alternativa.
Massime di principio
- Quando l'imputato, nell'istanza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., formula richieste alternative o subordinate (es. applicazione della pena e, in subordine, sostituzione con lavoro di pubblica utilità), il giudice deve espressamente valutare e motivare ogni opzione: l'omessa valutazione configura difetto di correlazione.
- Il consenso del pubblico ministero alle richieste dell'imputato (in particolare alle misure alternative) rende più grave l'omessa considerazione da parte del giudice e può essere motivo valido di cassazione per violazione dell'obbligo di correlazione.
- Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza di applicazione della pena per difetto di correlazione; ciò può condurre all'annullamento e alla rimessione degli atti al giudice di merito affinché si pronunci conformemente alle richieste e alle regole procedurali.
- In procedimenti di definizione ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è buona prassi formulare in modo chiaro e dettagliato eventuali richieste alternative e segnalare il consenso del PM, perché l'assenza di una motivazione specifica sul rigetto di tali richieste espone la decisione a cassazione.
- La sostituzione della pena detentiva con misure alternative previste dall'art. 20-bis c.p. va considerata dal giudice come autonoma opzione di pena: se richiesta e non valutata, il rimedio giurisdizionale è l'annullamento per difetto di correlazione.
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