Cassazione Civile, Ordinanza n. 35481/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e, rilevandone gli effetti processuali, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non è stato provveduto sulle spese perché l'azienda sanitaria era rimasta solo intimata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere il pagamento, da parte dell'azienda sanitaria pubblica, delle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento negli anni 2007 e 2008, lamentando il ritardato adempimento e chiedendo la corresponsione degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, anziché i soli interessi legali riconosciuti dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva infatti confermato la decisione di primo grado che aveva limitato il riconoscimento ai soli interessi legali sulle prestazioni rese da aprile a ottobre 2008, ritenendo che gli interessi "comunitari" presupponessero un contratto con la pubblica amministrazione concluso in forma scritta a pena di nullità. In cassazione veniva denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 231 del 2002, dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 17 del r.d. n. 2444 del 1923 e, in combinato disposto, degli artt. 1321, 1326 e 1350 c.c.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
La ricorrente lo invocava per ottenere gli interessi da ritardo sui pagamenti dovuti per le prestazioni sanitarie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come motivo di ricorso.
art. 2, comma 1, n. 1, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Richiamato insieme all'art. 3 del medesimo decreto per sostenere l'applicabilità degli interessi comunitari.
art. 3 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
Richiamato insieme all'art. 2 del medesimo decreto per sostenere l'applicabilità degli interessi comunitari.
art. 8-quinquies, comma 1, n. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la disciplina del rapporto di accreditamento e dei pagamenti dovuti.
art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2444
Richiamato in combinato disposto con le norme civilistiche e speciali per contestare la necessità della forma scritta del contratto con la pubblica amministrazione.
Richiamati per sostenere la qualificazione e la forma del contratto; la Corte di merito aveva ritenuto necessaria la forma scritta a pena di nullità per l'applicazione degli interessi richiesti.
Regola procedurale seguita per la proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
Base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, con conseguente declaratoria di cessazione del processo senza esame del merito.
- Quando il ricorso viene rinunciato e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- In presenza di rinuncia rituale, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sulle questioni sostanziali dedotte, limitandosi a prendere atto dell'estinzione del processo.
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