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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14415/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la decisione della CTR Campania che, in parte, aveva ritenuto valide le notifiche delle cartelle presupposte a un avviso di intimazione e aveva escluso parte delle eccezioni di merito, salvo dichiarare prescritti solo alcuni crediti. In particolare, ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notifica della cartella di pagamento e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che una cartella notificata con deposito presso la casa comunale richiedeva anche la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non bastando la sola spedizione; 2) violazione delle norme sulle notifiche presso indirizzo diverso dalla residenza, contestando la validità di alcune notifiche eseguite a un recapito che assumeva non coincidere con la sua residenza; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, affermando che sanzioni e interessi tributari si prescrivono in cinque anni, sicché numerose cartelle risultavano prescritte. Le Agenzie hanno resistito e, con ricorso incidentale, hanno contestato la decisione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto quinquennale la prescrizione del diritto camerale, sostenendo invece il termine decennale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ha rigettato il ricorso incidentale delle Agenzie e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà verificare, tra l'altro, l'eventuale esistenza di atti interruttivi della prescrizione. La Corte ha ritenuto fondate le censure sulla notifica della cartella in irreperibilità relativa, perché occorre la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa, e ha ribadito che, in assenza di giudicato, sanzioni e interessi tributari si prescrivono in cinque anni. Ha inoltre confermato la prescrizione quinquennale del diritto camerale, rigettando il motivo incidentale delle Agenzie.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Per la notifica della cartella di pagamento, nei casi richiamati, si applicano le regole del servizio postale ordinario o, in caso di irreperibilità relativa, il meccanismo di cui all'art. 140 c.p.c. richiamato dalla disciplina tributaria; non basta la sola spedizione della raccomandata informativa.

  • art. 8 l. n. 890/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di notificazione, ma il principio decisivo riguarda la necessità della prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa.

  • art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona per il destinatario solo con il ricevimento della raccomandata informativa o, in alternativa, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione; non è sufficiente la sola spedizione.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lamentava un errato riparto dell'onere della prova quanto alla regolarità della notifica e alla ricezione della raccomandata informativa.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla validità della notifica delle cartelle esattoriali.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica effettuata a un indirizzo diverso da quello di residenza.

  • art. 2953 c.c.

    Si applica il termine decennale solo in presenza di un titolo definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato; in mancanza di giudicato, non opera per sanzioni e interessi tributari.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"

    Le sanzioni tributarie non definitivamente consolidate da giudicato si prescrivono in cinque anni.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    "si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"

    Gli interessi tributari e le obbligazioni periodiche soggiacciono alla prescrizione quinquennale.

  • art. 18 l. n. 580/1993

    Il diritto camerale è un credito periodico, annuale, soggetto a prescrizione quinquennale.

  • art. 34 d.l. n. 786/1981

    Norma richiamata come antecedente della disciplina del diritto camerale.

  • art. 10 d.m. n. 54/2005

    Conferma il termine quinquennale anche per le sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella di pagamento nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, è necessario il pieno rispetto delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., richiamato dalla disciplina tributaria, e la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa o, in mancanza, del decorso del termine di compiuta giacenza; la sola spedizione non è sufficiente.
  • L'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma processuale o tributaria comporta l'applicazione della disciplina risultante dalla pronuncia anche ai rapporti non esauriti, senza che la sola esecuzione di una notifica possa essere considerata rapporto definitivamente consolidato.
  • Chi contesta in cassazione la validità della notificazione deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo e localizzando gli atti rilevanti su cui fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le sanzioni amministrative tributarie non assistite da giudicato si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; il termine decennale ex art. 2953 c.c. opera solo quando la pretesa sia stata definitivamente consacrata da un titolo giudiziale irrevocabile.
  • Gli interessi tributari hanno natura autonoma rispetto al credito principale quanto alla prescrizione e seguono il termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla durata prescrizionale dell'obbligazione principale.
  • Il diritto camerale ha natura di obbligazione periodica annuale e, per tale ragione, è soggetto a prescrizione quinquennale, non decennale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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