Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22769/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un reato in materia di stupefacenti, indicato nel testo come illecito di cui al comma V del D.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A sostegno del ricorso ha sostanzialmente contestato la valutazione di merito della Corte territoriale, che aveva valorizzato i precedenti penali e aveva ritenuto non meritevole di rilievo il comportamento collaborativo, consistito nell'ammissione del possesso della sostanza stupefacente, non essendo stata invece ammessa la finalità di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che, in tale materia, il giudizio è di fatto e la motivazione è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria e se dà conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli considerati decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La sentenza richiama la condanna per un reato in materia di stupefacenti ricadente nell'ipotesi di lieve entità o comunque nella fattispecie indicata dal comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, senza ulteriori specificazioni nel testo.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice deve dare conto degli elementi ritenuti preponderanti, tra quelli previsti dall'art. 133 c.p., senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e coerente con gli elementi ritenuti rilevanti.
  • Per negare le attenuanti generiche non è necessario confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa: è sufficiente richiamare quelli considerati decisivi o comunque idonei a fondare il giudizio negativo.
  • La mera ammissione di un dato di fatto già incontestabile non integra, di per sé, un significativo comportamento collaborativo idoneo a imporre la concessione delle attenuanti generiche, specie se non viene riconosciuto l'elemento qualificante della condotta contestata.
  • La presenza di plurimi precedenti penali può legittimamente incidere in senso sfavorevole sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso per cassazione si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.