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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19693/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da un'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della compagnia garante, quale fideiussore a favore del Ministero delle Finanze, per il recupero di somme indebitamente percepite da una società operante nel settore delle esportazioni e oggetto di indagini per frodi comunitarie. I ricorrenti, amministratori della società garantita, hanno opposto che il credito sottostante fosse inesistente o comunque già caducato per effetto di precedenti decisioni passate in giudicato che avevano annullato provvedimenti sanzionatori e di recupero emessi dall'Amministrazione. Hanno inoltre sostenuto che la polizza non potesse essere azionata mediante ingiunzione ex r.d. 639/1910, e che comunque la sentenza di patteggiamento nel procedimento penale non potesse fondare la pretesa creditoria. Con il primo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 1939, 1940, 1941, 1945 e 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., deducendo l'omesso rilievo dei giudicati esterni favorevoli sulla inesistenza del credito principale. Con il secondo motivo hanno riproposto la violazione delle norme sulla fideiussione e sulla riscossione coattiva, insistendo sull'illegittimità del ricorso all'ingiunzione fiscale e sull'irrilevanza del procedimento penale, oltre che sull'annullamento del fermo amministrativo posto a base della garanzia. Con il terzo motivo hanno contestato la condanna in rivalsa/regresso della compagnia garante nei confronti della società e dei garanti personali, assumendo che l'accoglimento dovesse essere escluso o comunque limitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi, perché la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia, sulla base di clausole di pagamento "a semplice richiesta" e di rinuncia a eccezioni, preventiva escussione, compensazione e beneficio ex art. 1957 c.c. Da tale qualificazione deriva l'inopponibilità al garante delle eccezioni relative al rapporto principale e l'irrilevanza, nel giudizio sulla garanzia, delle vicende che abbiano inciso sul credito sottostante, ivi compresi i giudicati esterni invocati dai ricorrenti. La Corte ha inoltre rilevato che le doglianze sulla rivalsa non erano state specificamente devolute in appello, con conseguente formazione del giudicato interno su tale capo. È stata quindi confermata la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1939 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'accessorietà della garanzia e l'opponibilità delle eccezioni del rapporto principale; la Corte ne esclude la decisività perché nella specie la garanzia è autonoma.

  • art. 1940 c.c.

    Richiamato per affermare i limiti della fideiussione; la Corte ritiene invece applicabile la disciplina del contratto autonomo di garanzia.

  • art. 1941 c.c.

    Invocato dai ricorrenti sul carattere accessorio della garanzia; la Corte valorizza clausole contrattuali incompatibili con la fideiussione tipica.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato per l'opponibilità delle eccezioni del debitore principale; la Corte afferma che nel contratto autonomo di garanzia tale facoltà è esclusa, salvo i limiti propri del rapporto di garanzia.

  • art. 1950 c.c.

    Censurato nei motivi relativi alla rivalsa; la Corte non ravvisa errori nella decisione di merito sul punto devoluto e sul giudicato interno.

  • art. 1951 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non viene ravvisata una violazione utile a superare la qualificazione della polizza come garanzia autonoma.

  • art. 1957 c.c.

    La polizza prevedeva la rinuncia al relativo beneficio; elemento valorizzato per ritenere il contratto autonomo di garanzia.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato esterno; la Corte afferma che i giudicati concernenti il rapporto principale non incidono sulla garanzia autonoma.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato interno; la Corte rileva che sulle statuizioni di rivalsa si era formato giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base formale delle censure di violazione di legge proposte in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte reputa le doglianze infondate alla luce della qualificazione del rapporto.

  • art. 444 c.p.c.

    Il testo lo cita nel riferire della sentenza di patteggiamento; si tratta di un richiamo meramente materiale nel testo, non decisivo per l'esito.

  • art. 445 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti del patteggiamento; la Corte osserva che tale sentenza non spiega efficacia preclusiva nel giudizio civile sulla garanzia.

  • art. 651 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'utilizzabilità del patteggiamento; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole ai ricorrenti.

  • art. 2 R.D. 639/1910

    Richiamato per contestare la legittimità dell'ingiunzione fiscale; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 3 R.D. 639/1910

    Richiamato nei motivi sull'ingiunzione; la Corte rigetta la doglianza.

  • art. 67 D.P.R. 43/1988

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inammissibilità del ricorso all'ingiunzione; la Corte non aderisce a tale tesi.

  • art. 130 D.P.R. 43/1988

    Censurato insieme all'art. 67 del medesimo decreto nel motivo relativo alla riscossione.

  • art. 21 D.Lgs. 46/1999

    Richiamato dai ricorrenti nel medesimo contesto sulla riscossione coattiva.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato per contestare il regresso/surrogazione; la Corte ritiene corretta la decisione di merito sul piano dell'azione di rivalsa.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato nei motivi sul regresso della garante.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla Corte per qualificare il contratto autonomo di garanzia come espressione di autonomia negoziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La clausola di pagamento a prima richiesta, accompagnata dalla rinuncia alle eccezioni del debitore principale e ai benefici tipici della fideiussione, può trasformare il negozio in un contratto autonomo di garanzia, con conseguente esclusione dell'accessorietà.
  • Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale; tali questioni restano eventualmente azionabili solo nei rapporti interni o in successiva azione di ripetizione, se ne ricorrono i presupposti.
  • I giudicati formatisi sul rapporto principale non sono opponibili per paralizzare l'escussione di una garanzia autonoma, salvo che incidano direttamente sulla validità del contratto di garanzia o facciano venir meno in modo certo e incontestabile l'obbligazione di garanzia stessa.
  • Quando un capo della decisione di merito non sia specificamente investito dall'impugnazione, su di esso si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata in cassazione.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta non ha, di per sé, efficacia preclusiva nel giudizio civile sulla pretesa garantita, se il contratto di garanzia è autonomo e le parti hanno escluso l'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto sottostante.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoNullitàOnere della prova

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