Cassazione Civile, Ordinanza n. 25925/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una società di gestione di attività creditizie e con intervento di un'altra società finanziaria. Il debitore esecutato aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di chiusura della procedura per infruttuosità ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo che la norma non sia diretta a evitare vendite a prezzo inferiore al valore di stima, ma a impedire lo spreco di risorse pubbliche per esecuzioni incapaci di fornire anche una minima soddisfazione al creditore. Successivamente gli eredi dell'esecutato avevano proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 586 c.p.c.; 3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, per mancata partecipazione dell'aggiudicatario del bene venduto all'asta. Il ricorso per cassazione era stato poi dichiarato improcedibile con ordinanza n. 1330/2022. Con ricorso per revocazione la parte ricorrente ha dedotto errore di fatto della Corte, perché l'ordinanza aveva ritenuto mancante nel fascicolo la attestazione di conformità del ricorso notificato via PEC e depositato in copia analogica, mentre tale attestazione risultava invece depositata nel fascicolo informatico con sottoscrizione autografa del difensore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ravvisando un errore di fatto decisivo nell'ordinanza n. 1330/2022: la precedente declaratoria di improcedibilità si fondava sulla supposta mancanza dell'attestazione di conformità degli atti depositati, ma dagli atti risultava che l'attestazione era stata regolarmente depositata nel fascicolo informatico. Revocata dunque l'ordinanza impugnata, la Corte ha deciso nel merito in sede rescissoria e ha rigettato il ricorso per cassazione originario, ritenendo infondati i primi due motivi sulla portata degli artt. 164-bis disp. att. c.p.c. e 586 c.p.c., e inammissibile il terzo motivo per genericità e difetto di specifica indicazione degli elementi fattuali necessari a verificare il dedotto litisconsorzio necessario. Non sono state liquidate spese per la sostanziale indefensio delle intimate. È stato inoltre dichiarato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è ammissibile quando la decisione sia viziata da errore di fatto percettivo, decisivo e non oggetto di discussione tra le parti.
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
La norma non mira a impedire vendite a prezzo inferiore al valore di stima, ma a evitare il protrarsi di esecuzioni incapaci di offrire una qualche soddisfazione ai creditori e quindi uno spreco di risorse pubbliche.
Il potere di sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione per prezzo notevolmente inferiore a quello giusto è esercitabile solo in presenza di fatti nuovi successivi, interferenze illecite, dolo scoperto dopo l'aggiudicazione o fatti conosciuti solo da una parte e poi fatti propri dagli altri; non basta la mera inferiore convenienza del prezzo rispetto alla stima o l'andamento del mercato immobiliare.
L'opposizione agli atti esecutivi deve restare circoscritta alle doglianze introdotte con l'atto oppositivo, senza estensioni inammissibili in rito o nel merito.
Il motivo che deduce la violazione del litisconsorzio necessario deve essere specifico e fondato su elementi di fatto precisi e verificabili.
Le censure proposte in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti; anche i vizi processuali devono essere dedotti con indicazione precisa degli elementi fattuali decisivi.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994
L'attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore rileva ai fini del deposito di copie analogiche di atti notificati in via telematica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione si fonda sulla falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un atto o documento risultante invece dagli atti di causa; l'errore deve essere percettivo, non discusso tra le parti e decisivo.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di improcedibilità per difetto di attestazione di conformità può essere superata se dagli atti emerga il regolare deposito dell'attestazione nel fascicolo informatico.
- L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. è strumento volto a evitare esecuzioni inutilmente dispendiose e non a tutelare il debitore contro la vendita a prezzo ritenuto insufficiente rispetto alla stima.
- La sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c. richiede circostanze perturbatrici specifiche e qualificate; non basta la semplice sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e valore stimato né la congiuntura sfavorevole del mercato.
- In cassazione, anche le doglianze processuali devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, con indicazione puntuale dei fatti e degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
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