Cassazione Civile, Ordinanza n. 01478/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un creditore contro una debitrice, quest'ultima aveva chiesto la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione aveva determinato il credito ai fini della conversione; il creditore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi. Nel giudizio di merito instaurato dopo il rigetto della sospensione, l'atto introduttivo era stato notificato al difensore della debitrice. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che la notifica fosse avvenuta presso un difensore non munito di procura valida per la fase di merito e ha comunque ritenuto corretto l'importo determinato dal giudice dell'esecuzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 170, 618, 125 disp. att. c.p.c., 83, ultimo comma, c.p.c., 74 disp. att. c.p.c., 168, secondo comma, c.p.c., 73 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la procura conferita dalla debitrice al difensore per l'istanza di conversione dovesse valere anche per la fase di merito e che spettasse al difensore avversario dimostrare una limitazione della procura alla sola fase sommaria. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza e omesso esame di fatti rilevanti, lamentando che il Tribunale non avesse rilevato d'ufficio la sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione della parte opposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché la censura non attingeva in modo idoneo l'accertamento del giudice di merito sulla mancanza di una procura idonea anche per la fase di merito e perché il ricorrente non aveva trascritto né localizzato nel fascicolo la procura invocata, impedendo il controllo di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, anche rispetto alla dedotta sanatoria della nullità della notifica, il ricorrente non aveva trascritto il contenuto della comparsa di costituzione della controparte né indicato elementi decisivi che consentissero di verificare l'effetto sanante prospettato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della conversione del pignoramento nel procedimento esecutivo immobiliare.
invocato dal ricorrente in tema di notificazioni e rapporti tra difensore e parte nella fase di opposizione.
richiamato in relazione al giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi.
richiamato dal ricorrente sulle modalità di notificazione e rappresentanza processuale.
richiamato per sostenere l'estensione della procura alle liti alla fase di merito, salvo limitazioni espressamente risultanti.
richiamato dal ricorrente in tema di procura e rappresentanza del difensore.
art. 168, secondo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale disposizione processuale attinente alla costituzione e alla fase di trattazione.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla procura e sul mandato difensivo.
richiamato per sostenere che l'onere di provare la limitazione della procura dovesse gravare sulla controparte o sul difensore.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e vizi del procedimento/processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure fondate su atti o documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza trascriverne il contenuto essenziale o senza indicarne con precisione la sede nel fascicolo, poiché la Corte deve poter compiere il controllo diretto sulla decisività del documento.
- La deduzione della validità estensiva di una procura alle liti o, al contrario, della sua limitazione a una sola fase processuale, richiede che il ricorrente alleghi e riproduca nel ricorso il testo della procura e gli elementi necessari a consentirne l'esame in sede di legittimità.
- La denuncia della nullità della notificazione per mancata vocatio in ius o della sua sanatoria per effetto della costituzione della controparte non è scrutinabile in cassazione se il ricorrente non trascrive il contenuto della comparsa di costituzione e non rende verificabile in concreto l'effetto sanante invocato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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