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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01478/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa da un creditore contro una debitrice, quest'ultima aveva chiesto la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. Il giudice dell'esecuzione aveva determinato il credito ai fini della conversione; il creditore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi. Nel giudizio di merito instaurato dopo il rigetto della sospensione, l'atto introduttivo era stato notificato al difensore della debitrice. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che la notifica fosse avvenuta presso un difensore non munito di procura valida per la fase di merito e ha comunque ritenuto corretto l'importo determinato dal giudice dell'esecuzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 170, 618, 125 disp. att. c.p.c., 83, ultimo comma, c.p.c., 74 disp. att. c.p.c., 168, secondo comma, c.p.c., 73 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la procura conferita dalla debitrice al difensore per l'istanza di conversione dovesse valere anche per la fase di merito e che spettasse al difensore avversario dimostrare una limitazione della procura alla sola fase sommaria. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza e omesso esame di fatti rilevanti, lamentando che il Tribunale non avesse rilevato d'ufficio la sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione della parte opposta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché la censura non attingeva in modo idoneo l'accertamento del giudice di merito sulla mancanza di una procura idonea anche per la fase di merito e perché il ricorrente non aveva trascritto né localizzato nel fascicolo la procura invocata, impedendo il controllo di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, anche rispetto alla dedotta sanatoria della nullità della notifica, il ricorrente non aveva trascritto il contenuto della comparsa di costituzione della controparte né indicato elementi decisivi che consentissero di verificare l'effetto sanante prospettato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure fondate su atti o documenti di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza trascriverne il contenuto essenziale o senza indicarne con precisione la sede nel fascicolo, poiché la Corte deve poter compiere il controllo diretto sulla decisività del documento.
  • La deduzione della validità estensiva di una procura alle liti o, al contrario, della sua limitazione a una sola fase processuale, richiede che il ricorrente alleghi e riproduca nel ricorso il testo della procura e gli elementi necessari a consentirne l'esame in sede di legittimità.
  • La denuncia della nullità della notificazione per mancata vocatio in ius o della sua sanatoria per effetto della costituzione della controparte non è scrutinabile in cassazione se il ricorrente non trascrive il contenuto della comparsa di costituzione e non rende verificabile in concreto l'effetto sanante invocato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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