Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Alfano: impugnava la conferma delle condanne per detenzione e messa in vendita di arma da fuoco sostenendo insufficienza del compendio probatorio (arma mai sequestrata), illogicità delle deduzioni probatorie tratte da conversazioni intercettate e vizio di qualificazione normativa (contestazione di norme su armi da guerra anziché armi comuni), oltre a denunciare la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della pena. Gloria: impugnava la condanna per concorso in estorsione contestando il suo ruolo di mero intermediario/protettore della vittima, la non configurabilità delle aggravanti (più persone riunite, legami mafiosi, recidiva per reati associativi) e l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per difetto di specificità, rilevando che le censure riproponevano pedissequamente i motivi di appello senza confutare le argomentazioni della corte territoriale. Per Alfano la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito che ha valorizzato più conversazioni intercettate e altri elementi indicativi di competenza e disponibilità di armi, e ha confermato la possibilità di applicare la normativa ex legge 2 ottobre 1967 n.895 anche quando la cessione di armi comuni avviene con modalità tali da eludere il controllo; ha altresì ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti. Per Gloria la Corte ha ritenuto fondata la valutazione di merito secondo cui il suo intervento nell'estorsione denotava una legittimazione dell'associazione e non un atto di solidarietà verso la vittima; sono state ritenute infondate le censure sulle aggravanti e sulla pena. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; Fabio Gloria è inoltre condannato alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967 n.895, artt. 1, 2, 4
artt. 1, 2, 4 legge 2 ottobre 1967 n.895
La Corte ha ritenuto che la disciplina mira al controllo delle cessioni di armi; la vendita 'contra legem' (cioè con modalità che eludono il controllo e l'identificazione) integra il reato previsto anche se l'arma è comune da sparo, se la cessione rende impossibile la tracciabilità
Legge 2 ottobre 1967 n.895, art. 7
art. 7 legge 2 ottobre 1967 n.895
L'art. 7 rinvia per la sanzione all'art. 1; la Corte ha interpretato il richiamo come idoneo a punire la cessione di armi comuni quando effettuata con modalità illecite che ne impediscono il controllo
Usato per imputare la responsabilità in concorso rispetto ai reati contestati
Codice Penale, artt. 628 e 629
art. 628 comma 3 n.1 e 3; art. 629 cod. pen.
Riferimenti alle aggravanti e alle fattispecie di rapina/estorsione aggravata; la Corte ha analizzato l'applicabilità delle aggravanti e la congruità della pena basandosi sulle risultanze di merito
Norma sull'associazione di tipo mafioso; la Corte ha affermato che l'assenza di una condanna precedente non esclude automaticamente l'applicabilità di circostanze che denotino collegamenti con ambienti mafiosi valutati in relazione ai fatti
Codice di Procedura Penale, artt. 581 e 591
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mancata specificità rende il ricorso inammissibile
Codice di Procedura Penale, art. 616
Consente di condannare le parti private che abbiano proposto ricorsi inammissibili al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; applicato dalla Corte per irrogare sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere puntuale e specifico: non è ammessa la riproposizione pedissequa dei motivi d'appello senza confutare le argomentazioni della corte di merito.
- La qualificazione del reato in materia di armi può ricomprendere la cessione di armi comuni quando la modalità di commercio elude il controllo e la tracciabilità richiesti dalla legge 895/1967 (vendita 'contra legem').
- Le conversazioni intercettate, se valutate congiuntamente ad altri elementi (più incontri, riferimenti a competenze specifiche, possesso di munizioni, riscontri), possono costituire base probatoria sufficiente per affermare detenzione o messa in vendita di armi.
- Il ruolo di intermediario in un'estorsione può integrare concorso se l'intervento non è chiaramente esclusivamente a beneficio della vittima e risulta compatibile con le regole/legittimazioni di un'organizzazione criminale.
- L'assenza di precedenti per associazione mafiosa non impedisce automaticamente l'applicazione di circostanze aggravanti collegate a fattispecie di tipo mafioso, che vanno valutate sulla base del contesto e delle risultanze probatorie.
- Le censure sulla dosimetria della pena richiedono una specifica contestazione della motivazione di merito: il giudice di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni di fatto se adeguatamente motivate.
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