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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alfano: impugnava la conferma delle condanne per detenzione e messa in vendita di arma da fuoco sostenendo insufficienza del compendio probatorio (arma mai sequestrata), illogicità delle deduzioni probatorie tratte da conversazioni intercettate e vizio di qualificazione normativa (contestazione di norme su armi da guerra anziché armi comuni), oltre a denunciare la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della pena. Gloria: impugnava la condanna per concorso in estorsione contestando il suo ruolo di mero intermediario/protettore della vittima, la non configurabilità delle aggravanti (più persone riunite, legami mafiosi, recidiva per reati associativi) e l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per difetto di specificità, rilevando che le censure riproponevano pedissequamente i motivi di appello senza confutare le argomentazioni della corte territoriale. Per Alfano la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito che ha valorizzato più conversazioni intercettate e altri elementi indicativi di competenza e disponibilità di armi, e ha confermato la possibilità di applicare la normativa ex legge 2 ottobre 1967 n.895 anche quando la cessione di armi comuni avviene con modalità tali da eludere il controllo; ha altresì ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti. Per Gloria la Corte ha ritenuto fondata la valutazione di merito secondo cui il suo intervento nell'estorsione denotava una legittimazione dell'associazione e non un atto di solidarietà verso la vittima; sono state ritenute infondate le censure sulle aggravanti e sulla pena. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; Fabio Gloria è inoltre condannato alla rifusione delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • Legge 2 ottobre 1967 n.895, artt. 1, 2, 4

    artt. 1, 2, 4 legge 2 ottobre 1967 n.895

    La Corte ha ritenuto che la disciplina mira al controllo delle cessioni di armi; la vendita 'contra legem' (cioè con modalità che eludono il controllo e l'identificazione) integra il reato previsto anche se l'arma è comune da sparo, se la cessione rende impossibile la tracciabilità

  • Legge 2 ottobre 1967 n.895, art. 7

    art. 7 legge 2 ottobre 1967 n.895

    L'art. 7 rinvia per la sanzione all'art. 1; la Corte ha interpretato il richiamo come idoneo a punire la cessione di armi comuni quando effettuata con modalità illecite che ne impediscono il controllo

  • Codice Penale, art. 110

    Usato per imputare la responsabilità in concorso rispetto ai reati contestati

  • Codice Penale, artt. 628 e 629

    art. 628 comma 3 n.1 e 3; art. 629 cod. pen.

    Riferimenti alle aggravanti e alle fattispecie di rapina/estorsione aggravata; la Corte ha analizzato l'applicabilità delle aggravanti e la congruità della pena basandosi sulle risultanze di merito

  • Codice Penale, art. 416-bis

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la Corte ha affermato che l'assenza di una condanna precedente non esclude automaticamente l'applicabilità di circostanze che denotino collegamenti con ambienti mafiosi valutati in relazione ai fatti

  • Codice di Procedura Penale, artt. 581 e 591

    artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mancata specificità rende il ricorso inammissibile

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Consente di condannare le parti private che abbiano proposto ricorsi inammissibili al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; applicato dalla Corte per irrogare sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere puntuale e specifico: non è ammessa la riproposizione pedissequa dei motivi d'appello senza confutare le argomentazioni della corte di merito.
  • La qualificazione del reato in materia di armi può ricomprendere la cessione di armi comuni quando la modalità di commercio elude il controllo e la tracciabilità richiesti dalla legge 895/1967 (vendita 'contra legem').
  • Le conversazioni intercettate, se valutate congiuntamente ad altri elementi (più incontri, riferimenti a competenze specifiche, possesso di munizioni, riscontri), possono costituire base probatoria sufficiente per affermare detenzione o messa in vendita di armi.
  • Il ruolo di intermediario in un'estorsione può integrare concorso se l'intervento non è chiaramente esclusivamente a beneficio della vittima e risulta compatibile con le regole/legittimazioni di un'organizzazione criminale.
  • L'assenza di precedenti per associazione mafiosa non impedisce automaticamente l'applicazione di circostanze aggravanti collegate a fattispecie di tipo mafioso, che vanno valutate sulla base del contesto e delle risultanze probatorie.
  • Le censure sulla dosimetria della pena richiedono una specifica contestazione della motivazione di merito: il giudice di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni di fatto se adeguatamente motivate.

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