Cassazione Civile, Ordinanza n. 08487/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un geometra aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per compensi professionali relativi a un intervento di ristrutturazione di un fabbricato. I committenti avevano proposto opposizione e domanda riconvenzionale di risarcimento danni, deducendo negligenze progettuali e direttive, ritardi nell'esecuzione, omissioni e danni connessi alla gestione del cantiere e ai rapporti con l'impresa appaltatrice. Il Tribunale aveva revocato il decreto solo in parte, riconoscendo un credito ridotto al professionista e respingendo la riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale aveva invece ritenuto nullo il contratto d'opera nella parte relativa a progettazione e direzione lavori di opere con strutture in cemento armato, escludendo il compenso per tali attività, ma aveva accolto la domanda risarcitoria dei committenti e condannato il professionista al pagamento di euro 32.000. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) erronea esclusione del compenso per alcune prestazioni di progetto; 2) erronea declaratoria di nullità del contratto per asserita incompetenza del geometra rispetto a opere con cemento armato e mancato carattere modesto della costruzione; 3) errato rigetto del credito per il compenso del tecnico strutturista incaricato, che il ricorrente assumeva fondato su un rapporto di mandato; 4) illegittimo accoglimento della domanda risarcitoria per asseriti vizi dell'attività di direzione lavori, con contestazioni su prova, uso dell'accertamento tecnico, nesso causale e ultrapetizione; 5) conseguente censura sulla liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha ritenuto infondato il secondo motivo, e ha accolto il quarto motivo, con assorbimento del quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna risarcitoria pronunciata nei confronti del professionista, perché la Corte d'appello aveva riconosciuto una responsabilità contrattuale in relazione a un rapporto dichiarato nullo. Dalla motivazione emerge che la nullità del contratto d'opera professionale, per sconfinamento della prestazione del geometra in attività riservate agli ingegneri/architetti, impedisce di fondare una responsabilità contrattuale per inadempimento o cattiva esecuzione delle obbligazioni derivanti da quel contratto. Il giudizio si conclude con cassazione della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per il riesame coerente con il principio affermato, mentre restano ferme le statuizioni non investite dall'accoglimento del quarto motivo.
Norme richiamate
Il professionista non ha diritto al compenso quando la prestazione richiesta integra attività riservata ad altra professione e il rapporto è nullo.
art. 2237, secondo comma, c.c.
Il rimborso delle spese presuppone un contratto valido e produttivo di effetti; non opera quando il rapporto è radicalmente nullo.
Invocato dal ricorrente per qualificare come mandato l'incarico di affidare e pagare il tecnico strutturista, ma la Corte rileva che la qualificazione non può prescindere dall'accertamento della volontà negoziale.
Richiamato come norma propria del mandato, ma applicabile solo se sia accertata effettivamente una relazione di mandato con obbligo del mandante di somministrare i mezzi necessari.
Evocato nella censura sulla prova del danno e sulla sua quantificazione, ma l'accoglimento del quarto motivo deriva soprattutto dall'erronea base contrattuale della responsabilità affermata.
Richiamato per lamentata pronuncia su domanda non proposta, ma la Corte risolve la questione sul diverso piano della nullità del contratto e dell'insussistenza della responsabilità contrattuale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per difetto di motivazione; alcune censure vengono respinte perché non colgono la ratio decidendi o sono assorbite.
artt. 101, 115, 116, 342, 345, 346 c.p.c.
Citate nel quarto motivo come parametri processuali della doglianza, senza autonoma decisività nel risultato finale.
art. 10 ss. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la domanda di permesso di costruire richiedeva progetti redatti dal geometra; la Corte considera irrilevante la doglianza rispetto alla ratio della nullità del rapporto.
art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
Delimita la competenza professionale del geometra alle modeste costruzioni civili e ad alcune ipotesi eccezionali; esclude le opere che comportano anche solo parzialmente strutture in cemento armato.
artt. 1 e 3 r.d. 16 novembre 1939, n. 2229
Richiamati per ribadire la riserva agli ingegneri/architetti delle opere in conglomerato cementizio la cui stabilità possa incidere sull'incolumità delle persone.
art. 16, lett. l) ed m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
La Corte vi fa riferimento per affermare che la competenza dei geometri non copre la progettazione e direzione di opere che richiedono calcoli o strutture in cemento armato, salvo tassative eccezioni non ricorrenti nel caso.
Richiamato nel quinto motivo sul danno, poi assorbito in conseguenza dell'accoglimento del quarto motivo.
Richiamato nel quinto motivo sulla liquidazione equitativa del danno, poi assorbito.
Massime di principio
- La prestazione professionale resa da un geometra è nulla quando, per oggetto concreto, comprende progettazione o direzione lavori di opere riservate alla competenza di ingegneri o architetti; la nullità travolge il rapporto e impedisce il riconoscimento del compenso per l'attività illecitamente affidata.
- La qualificazione di un contratto come mandato richiede l'accertamento della comune volontà delle parti e della struttura negoziale concreta; non basta la mera allegazione che il professionista abbia incaricato un terzo tecnico se non è dimostrato che ciò fosse il contenuto effettivo dell'accordo.
- Il rimborso delle spese professionali presuppone che il professionista abbia effettivamente anticipato somme nell'interesse del cliente e che il rapporto da cui sorge il credito sia valido; in presenza di nullità del contratto, il relativo credito non può essere fondato sulle ordinarie regole di adempimento.
- La responsabilità contrattuale per inesatto adempimento non può essere affermata quando le obbligazioni invocate discendono da un contratto nullo: la nullità impedisce la nascita stessa del vincolo contrattuale e, quindi, della responsabilità da inadempimento.
- Nel valutare la competenza del geometra alle "modeste costruzioni civili", il giudice deve considerare la complessità tecnica dell'intervento, le lavorazioni previste e, in via complementare, il costo presunto dell'opera, poiché tali elementi sono indici della difficoltà tecnica richiesta dall'intervento.
- La direzione lavori impone al professionista un dovere di vigilanza concreta sull'operato dell'appaltatore e di segnalazione al committente, ma tale dovere può essere fatto valere in via contrattuale solo se il rapporto professionale è valido ed efficace.
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