Cassazione Civile, Ordinanza n. 34643/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo di un fallimento, un soggetto aveva chiesto l’ammissione di tre crediti: un compenso per l’attività di amministratore unico della società, un credito per asseriti finanziamenti soci alla società e un credito per spese sostenute nell’esercizio della carica. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo non provati i fatti costitutivi delle pretese: la delibera assembleare prodotta era una copia informale priva di data certa e quindi non opponibile alla curatela; la prova testimoniale era stata ritenuta inammissibile perché generica; per i finanziamenti mancavano documenti idonei a dimostrare l’effettiva erogazione di somme; la voce per spese era rimasta una mera allegazione generica. Il ricorrente ha proposto quattro motivi per cassazione, denunciando: omesso esame e carenza di motivazione sull’istanza di revoca del provvedimento istruttorio e sulla delibera assembleare; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul ricorso istruttorio; omesso esame di fatti decisivi e erroneo diniego della prova testimoniale sull’incarico e sul compenso; omesso esame di fatti decisivi in relazione ai finanziamenti soci, alla conservazione documentale, alla disponibilità dei bilanci e alla prova testimoniale di un soggetto che avrebbe gestito il denaro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva fondato il rigetto sull’assenza di prova dei fatti costitutivi dei crediti e sull’inopponibilità al fallimento della documentazione prodotta perché priva di data certa. La doglianza sull’istanza istruttoria non integrava omessa pronuncia, poiché il mancato esame di richieste istruttorie non equivale a omessa pronuncia sul merito; le censure sul vizio motivazionale e sull’omesso esame si risolvevano in realtà nella contestazione della valutazione di inammissibilità o irrilevanza delle prove, senza indicare in modo specifico il fatto decisivo omesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa del fallimento; è stato inoltre dato atto del contributo unificato aggiuntivo dovuto.
Norme richiamate
decreto, ex art 99 l. fall.
richiama il procedimento di opposizione allo stato passivo nel quale si colloca la decisione di merito impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile quando la censura non individua un fatto decisivo realmente trascurato e mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la censura processuale è inammissibile se non colpisce la reale ratio decidendi o se pretende di trasformare il mancato accoglimento di istanze istruttorie in omessa pronuncia
la dedotta carenza di motivazione è esclusa quando il giudice di merito ha esposto, in modo comprensibile, la ragione del rigetto fondata sulla mancata prova dei fatti costitutivi
l’omessa pronuncia riguarda le domande di merito e non il semplice mancato esame di richieste istruttorie
la mancata decisione sull’istanza di revoca di un provvedimento istruttorio non integra di per sé omessa pronuncia sul merito
richiamato dal ricorrente in tema di compenso degli amministratori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con il decisum
richiamato per la data certa del documento; la Corte ha valorizzato l’inopponibilità alla curatela della copia informale priva di data certa
richiamato dal ricorrente in relazione ai finanziamenti soci, ma senza incidere sulla ratio della decisione
non è configurabile violazione se la censura si limita a contestare la valutazione delle prove senza indicare una reale deroga al principio dispositivo
non è sufficiente evocare l’erronea valutazione del materiale istruttorio se non si dimostra l’uso distorto delle regole legali di prova
richiamato dal ricorrente sul tema della conservazione dei documenti contabili, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento
richiamato dal ricorrente sull’estinzione dei diritti, senza superare il difetto di prova dei crediti azionati
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, incombe sul creditore l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio credito; la curatela non ha alcun onere di indicare i presupposti mancanti della domanda.
- La produzione di una copia informale di una delibera o di altro documento societario privo di data certa non è opponibile alla procedura concorsuale e non è sufficiente, da sola, a fondare l’ammissione del credito.
- Il mancato accoglimento di una richiesta istruttoria non integra, di per sé, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., poiché l’omessa pronuncia riguarda le domande e non le modalità di acquisizione della prova.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, sotto tale veste, mira soltanto a contestare la valutazione di inattendibilità, insufficienza o inammissibilità delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando non denunciano una vera violazione delle regole legali di prova, ma si risolvono in una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Quando il giudice di merito esplicita in modo lineare che la domanda è respinta per difetto di prova dei fatti costitutivi, non ricorre il vizio di carenza di motivazione solo perché la parte ritenga erronea la valutazione delle prove.
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