Cassazione Civile, Ordinanza n. 24872/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio un avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per asserita responsabilità professionale connessa alla gestione di una causa introdotta ex art. 2932 c.c.; il convenuto aveva chiamato in causa il proprio assicuratore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per aspecificità. In Cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 342 c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente e che, a fronte della motivazione tautologica del primo giudice, l'appello non avrebbe potuto articolarsi con maggiore specificità se non mediante congetture.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato preliminarmente improcedibile il ricorso per mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, n. 2, c.p.c. Il fascicolo telematico depositato non conteneva la decisione della Corte d'appello; la mera nota di iscrizione a ruolo cartacea, priva di attestazione di verifica e deposito da parte della cancelleria, non è stata ritenuta sufficiente. Non risultando la sentenza neppure nei fascicoli dei controricorrenti, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese di entrambi i controricorrenti e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come oggetto del giudizio presupposto in cui si assumeva l'errore professionale dell'avvocato
invocato dal ricorrente come parametro di violazione, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità
invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità
invocato dal ricorrente contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità
la sua applicazione è stata affermata per la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con conseguente improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata integra causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c., quando dagli atti non sia altrimenti possibile reperire il provvedimento richiesto.
- La produzione di una mera nota di iscrizione a ruolo o di un documento non attestato dalla cancelleria non è sufficiente a supplire alla mancanza della sentenza impugnata in copia conforme.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per difetto di produzione del provvedimento impugnato, la Corte non esamina nel merito i motivi relativi ai vizi di motivazione o alla violazione delle norme processuali denunciate.
- In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
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