Sentenza del 28/05/2019 n. 14549 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 194.559,34 relativa all'anno d'imposta 1999, concernente IVA, IRAP, IRPEF e addizionale regionale, sostenendo di non averla mai ricevuta e di averne avuto conoscenza soltanto tramite l'estratto di ruolo. In Cassazione ha dedotto, principalmente, la nullità della notificazione per violazione dell'art. 140 c.p.c.: il notificatore, trovata l'assenza del contribuente presso il suo effettivo indirizzo di residenza, aveva depositato la cartella presso la casa comunale e affisso l'avviso, senza provare l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto che il contribuente si trovasse in una situazione di irreperibilità relativa, non assoluta, e che quindi dovessero essere eseguiti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., compreso l'invio e la ricezione della raccomandata informativa. Poiché non era stata dimostrata la ricezione della raccomandata, la notificazione della cartella è stata considerata nulla. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando gli effetti della cartella impugnata. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
"Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 600 del 1973, art. 60"
La disciplina speciale della notificazione delle cartelle deve essere integrata, per gli aspetti non regolati, dalle norme richiamate e, nei casi di irreperibilità relativa, dalle formalità dell'art. 140 c.p.c.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
La norma disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, distinguendo l'irreperibilità assoluta dai casi in cui il destinatario è temporaneamente assente ma reperibile presso il proprio domicilio.
In caso di irreperibilità relativa o temporanea assenza, la notificazione richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa; secondo la decisione, il procedimento si perfeziona soltanto con il completamento di tutti gli adempimenti richiesti e con la prova della ricezione della raccomandata.
Corte costituzionale, sentenza n. 258 del 22 novembre 2012
Ha limitato l'applicazione della disciplina prevista per l'irreperibilità assoluta alle sole ipotesi in cui nel comune non esista abitazione, ufficio o azienda del contribuente, stabilendo che nei casi di irreperibilità relativa si applichi l'art. 140 c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta accertata la nullità della notificazione e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
D.L. n. 289 del 2002
Il contribuente aveva inoltre invocato l'adesione al condono tombale, ma la decisione definitiva è stata fondata sulla nullità della notificazione della cartella; tale questione è quindi rimasta priva di rilievo decisivo.
Massime di principio
- Quando il destinatario è assente dal proprio indirizzo ma l'indirizzo è esistente e riferibile a lui, si tratta normalmente di irreperibilità relativa e devono essere rispettate le formalità dell'art. 140 c.p.c.; non è sufficiente la sola affissione dell'avviso o il semplice deposito presso la casa comunale.
- Per una cartella notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. occorre verificare la presenza di tutti gli adempimenti previsti e, secondo l'orientamento applicato dalla sentenza, la prova che la raccomandata informativa sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- L'irreperibilità assoluta ricorre in una situazione diversa, quando nel comune della notificazione non esiste alcuna abitazione, ufficio o azienda del contribuente; non può essere utilizzata automaticamente quando il contribuente è semplicemente assente.
- L'omissione di uno degli adempimenti necessari rende nulla la notificazione della cartella e può consentire al contribuente di contestare la pretesa anche dopo averne avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo, nei limiti delle regole processuali applicabili.
- In caso di contestazione, l'ente impositore o il concessionario deve produrre documentazione idonea a dimostrare non solo il deposito e l'invio della raccomandata, ma anche il corretto perfezionamento dell'intero procedimento notificatorio.
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