Sentenza del 28/05/2019 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Transfer pricing - Contrapposizione tra il CUP e il TNMM - Fondatezza dell'accertamento- Onere a carico dell'Amministrazione di dimostrare che il contribuente nell'ambito delle operazioni infragruppo ha applicato prezzi inferiori al valore normale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la fondatezza dell'accertamento di transfer pricing e la scelta del metodo di determinazione del valore normale. L'Ufficio aveva utilizzato il metodo tradizionale CUP (Comparable Uncontrolled Price), mentre la società aveva applicato e difeso un metodo reddituale TNMM (Transactional Net Margin Method). La contribuente contestava la selezione delle operazioni comparabili effettuata dall'Ufficio, evidenziando le peculiarità del settore del riso e la sua marcata stagionalità, nonché l'insufficiente analisi delle informazioni utilizzate per l'accertamento. La mera contrapposizione astratta tra l'affidabilità del CUP e quella del TNMM non consentiva, da sola, di dimostrare la correttezza della ripresa fiscale.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto non adeguatamente fondato, poiché l'Amministrazione non aveva assolto l'onere di dimostrare concretamente che la società avesse applicato, nelle operazioni infragruppo, prezzi inferiori al valore normale. L'Ufficio non aveva svolto una specifica disamina delle peculiarità risultanti dal metodo adottato dalla contribuente, né aveva adeguatamente dimostrato la comparabilità delle operazioni utilizzate come riferimento. La pretesa tributaria è quindi risultata non confermata.
Norme richiamate
Art. 9, comma 3, TUIR
La norma individua il criterio del valore normale, rilevante per la determinazione del corretto valore economico delle operazioni e quale base del meccanismo antielusivo in materia di transfer pricing.
Art. 110, commi 2 e 7, TUIR
Le disposizioni disciplinano la determinazione dei componenti reddituali nelle operazioni con soggetti appartenenti al medesimo gruppo e collocati in ambito internazionale, imponendo il riferimento al valore normale secondo le regole sul transfer pricing.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione finanziaria, in quanto parte che pretende il pagamento del maggior tributo, deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa l'applicazione di prezzi infragruppo inferiori al valore normale.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing, l'Amministrazione non può fondare l'accertamento sulla sola preferenza astratta per un determinato metodo, come il CUP, rispetto a quello adottato dal contribuente, come il TNMM.
- L'Ufficio deve dimostrare concretamente la comparabilità delle operazioni selezionate, tenendo conto delle caratteristiche del settore, della stagionalità, delle condizioni economiche e delle funzioni svolte dalle parti.
- Il contribuente può contestare efficacemente l'accertamento dimostrando che le operazioni comparabili individuate dall'Ufficio non sono realmente comparabili o che il metodo prescelto non riflette le peculiarità economiche dell'attività.
- L'onere della prova grava sull'Amministrazione, che deve provare l'esistenza di prezzi infragruppo inferiori al valore normale; non è sufficiente rilevare genericamente una differenza rispetto a un benchmark.
- La valutazione giudiziale deve concentrarsi sulla qualità dell'analisi concreta e sulla coerenza dei dati utilizzati, non sulla mera contrapposizione teorica tra metodi di transfer pricing.
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