Sentenza del 28/05/2019 n. 1036 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Istanza di rimborso - termine - dies a quo - acconto non dovuto - data del versamento - è tale - eccedenza di versamento - data di versamento del saldo - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di rimborso IRAP relativa al 2007. Contestava, da un lato, la tardività dell’istanza, sostenendo che il termine di 48 mesi decorresse dal versamento del saldo, poiché il rimborso derivava dall’eccedenza degli acconti rispetto all’imposta effettivamente dovuta; dall’altro, sosteneva la deducibilità ai fini IRAP delle quote pluriennali pregresse delle svalutazioni su crediti (cosiddetti "noni" o "settimi"), maturate prima del 2005. L’Agenzia riteneva invece che il termine decorresse dai singoli acconti e negava, nel merito, il diritto alla deduzione.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale dell’Agenzia. Ha stabilito che, quando il rimborso deriva da un’eccedenza degli acconti rispetto all’imposta risultante a saldo, il termine di 48 mesi decorre dal versamento del saldo o dalla scadenza prevista per esso. Nel merito, ha riconosciuto la deducibilità delle quote pregresse delle svalutazioni su crediti, ritenendo che la riforma del 2004 non potesse incidere retroattivamente su situazioni giuridiche già consolidate. È stato quindi dichiarato il diritto della società al rimborso di euro 679.640,00 di maggiore IRAP versata, oltre agli interessi, e l’Agenzia è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 602/1973
Termine decadenziale di 48 mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso.
Il termine decorre dal versamento dell’acconto quando l’acconto non era dovuto o era dovuto in misura inferiore; decorre invece dal saldo quando il rimborso dipende dall’eccedenza degli acconti rispetto all’imposta definitivamente dovuta.
Art. 44 del D.P.R. 602/1973
Interessi sulle somme da rimborsare.
Gli interessi sul rimborso decorrono dal primo semestre successivo al versamento, secondo il criterio applicato dalla Commissione.
Art. 6 del D.Lgs. 446/1997
Disciplina della determinazione della base imponibile IRAP per imprese bancarie, assicurative e finanziarie.
Prima delle modifiche del 2004 consentiva la deduzione pluriennale delle svalutazioni su crediti entro i limiti previsti dalla normativa fiscale.
Art. 106, comma 3, del T.U.I.R., nel testo vigente ratione temporis
Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti mediante ripartizione nell’esercizio e negli esercizi successivi.
Le quote di svalutazioni maturate secondo la disciplina precedente restano deducibili negli esercizi successivi secondo il piano originario.
Art. 2, comma 2, del D.L. 168/2004, convertito dalla Legge 191/2004
A decorrere dal 2005, perdite e svalutazioni su crediti non più deducibili ai fini IRAP.
La nuova disciplina opera per il futuro e non elimina le quote pregresse relative a svalutazioni già realizzate e contabilizzate prima della modifica.
Art. 3 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Divieto di retroattività delle disposizioni tributarie, salvo espressa previsione.
Una modifica normativa successiva non può incidere retroattivamente su diritti fiscali già maturati in assenza di una chiara previsione legislativa.
Art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile
La legge non dispone che per l’avvenire.
È stato richiamato a sostegno del principio generale di irretroattività della legge.
Massime di principio
- Per stabilire la decorrenza del termine per chiedere un rimborso fiscale occorre individuare quando il diritto al rimborso è diventato concretamente verificabile: se l’acconto era originariamente non dovuto, il termine decorre dall’acconto; se invece l’eccedenza emerge solo confrontando acconti e imposta definitiva, decorre dal saldo.
- Una modifica normativa che elimina una deduzione non dovrebbe, salvo espressa previsione retroattiva, pregiudicare quote deducibili riferite a perdite o svalutazioni già realizzate e contabilizzate in periodi precedenti.
- Quando l’Amministrazione contesta genericamente il calcolo del rimborso senza una contestazione specifica e senza fornire una prova contraria, il conteggio documentato dal contribuente può essere ritenuto attendibile.
- In controversie analoghe è essenziale conservare la documentazione che dimostri la data e la misura degli acconti e del saldo, il calcolo dell’imposta definitiva, l’origine delle quote pregresse e la corretta quantificazione del rimborso.
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