Sentenza del 28/05/2019 n. 14527 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A. B.V. aveva chiesto il rimborso della ritenuta del 15% applicata ai dividendi distribuiti nel 2001 da A. S.p.A., invocando il D.P.R. n. 600/1973, art. 27-bis, la Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni e la Direttiva madre-figlia. Dopo un primo rimborso, l'Agenzia delle Entrate lo aveva revocato, ritenendo che la società fosse una struttura fittizia o comunque fiscalmente residente in Italia, priva dei requisiti per beneficiare del regime agevolato e non effettiva beneficiaria dei dividendi. La ricorrente contestava inoltre la tempestività del recupero, l'interpretazione della normativa sui dividendi transfrontalieri e l'accertamento dell'abuso del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo alla decadenza dell'Amministrazione, stabilendo che il recupero di un rimborso indebito non è soggetto ai termini di decadenza previsti per la rettifica delle dichiarazioni o per le richieste di rimborso del contribuente, ma al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ha tuttavia accolto la censura sulla motivazione relativa alla residenza fiscale effettiva della società. La CTR aveva desunto la residenza italiana principalmente dalla residenza degli amministratori e dalla natura di holding passiva, senza esaminare adeguatamente la documentazione riguardante lo svolgimento in Olanda delle assemblee, dei consigli di amministrazione e delle attività amministrative. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame. Le questioni sui requisiti del rimborso, sulla Convenzione, sulla Direttiva madre-figlia e sull'abuso del diritto sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27-bis
Diritto al rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti
La norma disciplina il rimborso o l'esenzione delle ritenute sui dividendi distribuiti da società italiane a società madri residenti in altri Stati, ma la sua applicabilità presuppone che il beneficiario sia effettivamente non residente e possieda gli ulteriori requisiti previsti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Il termine di decadenza per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi non si applica alla revoca e al recupero di un rimborso già erogato e successivamente ritenuto indebito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine previsto riguarda le richieste del contribuente per ottenere il rimborso di versamenti erroneamente effettuati, non l'azione dell'Amministrazione per recuperare un rimborso non spettante.
Codice civile, art. 2946
La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni
In assenza di uno specifico termine di decadenza applicabile, il recupero di un rimborso indebito da parte dell'Amministrazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3
La residenza fiscale di una società può dipendere dalla sede legale o dalla sede dell'amministrazione situata in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. La sede dell'amministrazione coincide con la sede effettiva, ossia il luogo in cui si svolgono concretamente le attività di direzione e amministrazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 5-bis
La presunzione di residenza italiana fondata sulla prevalente residenza dei componenti del consiglio di amministrazione di una società estera controllante partecipazioni è stata introdotta solo dal 2006 e non era applicabile ai periodi d'imposta oggetto della controversia.
Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni, art. 24, comma 3
La disposizione convenzionale riguarda l'eliminazione della doppia imposizione sui dividendi, ma può essere invocata solo dopo aver accertato che la società beneficiaria sia effettivamente residente nei Paesi Bassi e possieda i requisiti sostanziali per beneficiare della Convenzione.
Direttiva 90/435/CEE, artt. 1, paragrafo 2, 5 e 7
Il regime europeo mira a eliminare la doppia imposizione sui dividendi distribuiti tra società madri e figlie di Stati membri, senza impedire agli Stati di contrastare costruzioni abusive o meramente artificiose. Nel caso concreto, l'esame di tali questioni è stato rinviato perché subordinato all'accertamento della residenza fiscale della società.
Massime di principio
- Il recupero di un rimborso fiscale già erogato ma rivelatosi indebito può essere esercitato entro il termine ordinario decennale di prescrizione, quando non esista uno specifico termine di decadenza applicabile.
- La sede legale estera non è sufficiente, da sola, a dimostrare la residenza fiscale estera: occorre verificare dove si svolgono concretamente la direzione, l'amministrazione, le riunioni societarie e i rapporti con i terzi.
- La residenza estera degli amministratori o la natura di holding della società non dimostrano automaticamente la residenza fiscale italiana; tali elementi devono essere valutati insieme alle prove sull'effettivo luogo di gestione.
- Prima di esaminare il diritto ai benefici convenzionali o un eventuale abuso del diritto, è necessario stabilire se la società sia realmente residente nello Stato estero e sia l'effettiva beneficiaria dei redditi.
- In presenza di una contestazione di esterovestizione, l'Amministrazione deve motivare l'accertamento considerando concretamente le prove relative alla sede effettiva, mentre il giudice deve esaminare anche la documentazione difensiva prodotta dal contribuente.
- La qualificazione di una società come holding passiva non implica di per sé artificiosità o abuso: occorre dimostrare l'assenza di sostanza economica e la finalità abusiva dell'operazione.
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