Sentenza del 28/05/2019 n. 756 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo tributario - Notifiche - Servizio postale - Servizio privato - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità, nel processo tributario, della notificazione diretta degli atti mediante spedizione postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Il punto decisivo è se le attestazioni dell'incaricato di un servizio postale privato possano beneficiare della stessa fede privilegiata riconosciuta alle attestazioni dell'ufficiale giudiziario o dell'operatore del servizio postale pubblico. La pronuncia afferma che tale equiparazione non è possibile.
La decisione
La notificazione eseguita tramite servizio postale privato non è ritenuta legittima, poiché le attestazioni dell'incaricato del servizio privato non hanno fede privilegiata. Nel sistema previsto dal processo tributario, la notificazione diretta deve essere effettuata mediante il servizio postale secondo le modalità stabilite dalla legge. La notificazione si considera eseguita alla data di spedizione, mentre i termini decorrenti dalla notificazione iniziano dalla ricezione dell'atto.
Norme richiamate
Art. 18, comma 3, D.Lgs. 546/1992
mediante spedizione "diretta" dell'atto, a mezzo del servizio postale, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento
Consente la notificazione diretta degli atti del processo tributario mediante il servizio postale, senza l'intermediazione di un ufficiale notificatore, ma secondo le modalità previste dalla norma.
Art. 16, comma 5, D.Lgs. 546/1992
si considera fatta dalla data della spedizione
La notificazione effettuata a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, nel giorno in cui l'atto viene affidato al servizio postale; i termini che decorrono dalla notificazione iniziano invece dalla data di ricezione dell'atto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione diretta postale deve rispettare rigorosamente le modalità previste dal D.Lgs. 546/1992.
- Il servizio postale privato non è automaticamente equiparato al servizio postale pubblico quando occorre attribuire fede privilegiata alle attestazioni di spedizione o consegna.
- Le attestazioni dell'incaricato di un operatore postale privato, in assenza di una specifica previsione normativa, non hanno la stessa efficacia probatoria privilegiata di quelle dell'ufficiale notificatore o del servizio postale abilitato secondo la disciplina applicabile.
- Per valutare la validità di una notificazione occorre verificare sia il soggetto che ha eseguito il servizio sia le modalità concrete di spedizione, tra cui raccomandata, plico senza busta e avviso di ricevimento.
- La data di spedizione rileva per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, mentre la data di ricezione rileva per il decorso dei termini a carico del destinatario.
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