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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5734/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava in primo luogo la utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli indagati nel verbale di perquisizione e sequestro del 19/04/2020 (deducendo violazione dell'art. 63 c.p.p. e connessi), e in secondo luogo la carenza, contraddittorietà e congetturalità della motivazione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il concorso nella detenzione di circa 64 kg di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990). In particolare si censurava: errore sulla dinamica dei fatti (errata indicazione del luogo in cui si trovava il coimputato e dell'accesso al garage), attribuzione al ricorrente della disponibilità dell'autovettura contenente la droga basata su congetture (assenza di prove che collegassero l'auto al ricorrente), uso illegittimo del silenzio dell'imputato come elemento probatorio, attribuzione non motivata di telefoni cellulari al ricorrente e mancata valutazione di elementi favorevoli emersi con mezzi di prova peritali e testimoniali.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo perché il verbale di perquisizione era stato acquisito come atto irripetibile ma le dichiarazioni in esso contenute non sono state utilizzate in sede decisoria, rendendo l'impugnazione priva di interesse concreto. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello quale congetturale, contraddittoria e incompatibile con i principi di valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). È stato quindi disposto l'annullamento della sentenza impugnata per vizio della motivazione relativamente alla ricostruzione della disponibilità dell'auto e alla valutazione degli indizi, in quanto la condanna si fondava su inferenze non certe e su attribuzioni non supportate da elementi probatori idonei.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Individua il reato contestato (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti); applicato quale titolo di accusa ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la prova del concorso alla detenzione non fosse stata fornita oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 63 c.p.p.

    Riguarda il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha rilevato che le dichiarazioni contestate non sono state utilizzate nella decisione, rendendo il motivo privo di interesse

  • art. 350 c.p.p.

    Norme sulla segretezza e modalità di utilizzazione di atti di polizia giudiziaria; richiamato nel motivo ma la Corte ha osservato l'irrilevanza perché gli atti non sono stati usati

  • art. 568 c.p.p.

    Stabilisce il requisito dell'interesse concreto per l'impugnazione; la Cassazione ha applicato il principio che l'interesse deve persistere e essere idoneo a rimuovere un pregiudizio concreto

  • art. 586 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali censurate, nell'ambito dei motivi sulla motivazione e ammissibilità del ricorso

  • art. 110 c.p.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ricordato che per il concorso nella detenzione altrui è necessario provare la disponibilità della cosa o il contributo consapevole del concorrente

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiami ai mezzi di prova e alla loro valutazione nell'ambito del processo penale; utilizzato nel quadro delle doglianze sulla valutazione complessiva degli elementi probatori

  • art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.

    Principio della libera valutazione della prova e regole specifiche sulla prova indiziaria: la Cassazione ha richiamato che ogni indizio deve essere grave, preciso e concordante e che il giudice deve valutare singolarmente gli indizi prima di integrarli in un compendio unitario

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione (prescrizioni sulle sentenze d'appello), nel contesto della censura della motivazione

  • art. 507 c.p.p.

    Si riferisce all'acquisizione di elementi probatori perizie e consulenze nella fase dibattimentale; la difesa aveva prodotto elementi favorevoli che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato

  • art. 533, comma 1 c.p.p.

    Principio che impone al giudice di verificare l'ipotesi accusatoria con il criterio del dubbio; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di evitare autocontraddittorietà e di considerare ipotesi alternative plausibili

Massime di principio

  • Per condannare sulla base di prova indiziaria è necessario che ciascun indizio sia grave, preciso e concordante e che la loro unione non sia frutto di mere congetture.
  • Il silenzio o la mancata spiegazione dell'imputato possono avere rilievo probatorio solo come elemento residuale e complementare se esistono già univoci elementi di accusa; non può sostituirsi all'onere della prova a carico dell'accusa.
  • Non è consentito fondare una condanna su inferenze di tipo 'praesumptio de praesumpto' (presunzione derivata da altra presunzione): le catene argomentative devono poggiare su elementi noti e solidi.
  • Le attribuzioni di disponibilità di cose (es. autovetture) o di strumenti (es. telefoni) devono essere sorrette da elementi probatori diretti o da indizi strettamente collegati; collegamenti meramente verosimili o plausibili non sono sufficienti.
  • Se atti o dichiarazioni raccolti in fase di polizia giudiziaria non sono stati utilizzati nella decisione, l'impugnazione relativa alla loro ammissibilità può essere irrilevante per mancanza di interesse concreto.
  • La Corte d'appello è tenuta a esaminare e rispondere esplicitamente ai motivi di appello che allegano elementi probatori favorevoli all'imputato; l'omessa valutazione può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.

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