Cassazione Penale, Sentenza n. 5734/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava in primo luogo la utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli indagati nel verbale di perquisizione e sequestro del 19/04/2020 (deducendo violazione dell'art. 63 c.p.p. e connessi), e in secondo luogo la carenza, contraddittorietà e congetturalità della motivazione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il concorso nella detenzione di circa 64 kg di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990). In particolare si censurava: errore sulla dinamica dei fatti (errata indicazione del luogo in cui si trovava il coimputato e dell'accesso al garage), attribuzione al ricorrente della disponibilità dell'autovettura contenente la droga basata su congetture (assenza di prove che collegassero l'auto al ricorrente), uso illegittimo del silenzio dell'imputato come elemento probatorio, attribuzione non motivata di telefoni cellulari al ricorrente e mancata valutazione di elementi favorevoli emersi con mezzi di prova peritali e testimoniali.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo perché il verbale di perquisizione era stato acquisito come atto irripetibile ma le dichiarazioni in esso contenute non sono state utilizzate in sede decisoria, rendendo l'impugnazione priva di interesse concreto. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'appello quale congetturale, contraddittoria e incompatibile con i principi di valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). È stato quindi disposto l'annullamento della sentenza impugnata per vizio della motivazione relativamente alla ricostruzione della disponibilità dell'auto e alla valutazione degli indizi, in quanto la condanna si fondava su inferenze non certe e su attribuzioni non supportate da elementi probatori idonei.
Norme richiamate
Individua il reato contestato (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti); applicato quale titolo di accusa ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la prova del concorso alla detenzione non fosse stata fornita oltre ogni ragionevole dubbio
Riguarda il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha rilevato che le dichiarazioni contestate non sono state utilizzate nella decisione, rendendo il motivo privo di interesse
Norme sulla segretezza e modalità di utilizzazione di atti di polizia giudiziaria; richiamato nel motivo ma la Corte ha osservato l'irrilevanza perché gli atti non sono stati usati
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto per l'impugnazione; la Cassazione ha applicato il principio che l'interesse deve persistere e essere idoneo a rimuovere un pregiudizio concreto
Richiamato tra le norme processuali censurate, nell'ambito dei motivi sulla motivazione e ammissibilità del ricorso
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ricordato che per il concorso nella detenzione altrui è necessario provare la disponibilità della cosa o il contributo consapevole del concorrente
Richiami ai mezzi di prova e alla loro valutazione nell'ambito del processo penale; utilizzato nel quadro delle doglianze sulla valutazione complessiva degli elementi probatori
Principio della libera valutazione della prova e regole specifiche sulla prova indiziaria: la Cassazione ha richiamato che ogni indizio deve essere grave, preciso e concordante e che il giudice deve valutare singolarmente gli indizi prima di integrarli in un compendio unitario
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione (prescrizioni sulle sentenze d'appello), nel contesto della censura della motivazione
Si riferisce all'acquisizione di elementi probatori perizie e consulenze nella fase dibattimentale; la difesa aveva prodotto elementi favorevoli che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato
Principio che impone al giudice di verificare l'ipotesi accusatoria con il criterio del dubbio; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di evitare autocontraddittorietà e di considerare ipotesi alternative plausibili
Massime di principio
- Per condannare sulla base di prova indiziaria è necessario che ciascun indizio sia grave, preciso e concordante e che la loro unione non sia frutto di mere congetture.
- Il silenzio o la mancata spiegazione dell'imputato possono avere rilievo probatorio solo come elemento residuale e complementare se esistono già univoci elementi di accusa; non può sostituirsi all'onere della prova a carico dell'accusa.
- Non è consentito fondare una condanna su inferenze di tipo 'praesumptio de praesumpto' (presunzione derivata da altra presunzione): le catene argomentative devono poggiare su elementi noti e solidi.
- Le attribuzioni di disponibilità di cose (es. autovetture) o di strumenti (es. telefoni) devono essere sorrette da elementi probatori diretti o da indizi strettamente collegati; collegamenti meramente verosimili o plausibili non sono sufficienti.
- Se atti o dichiarazioni raccolti in fase di polizia giudiziaria non sono stati utilizzati nella decisione, l'impugnazione relativa alla loro ammissibilità può essere irrilevante per mancanza di interesse concreto.
- La Corte d'appello è tenuta a esaminare e rispondere esplicitamente ai motivi di appello che allegano elementi probatori favorevoli all'imputato; l'omessa valutazione può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5715/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5716/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5717/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5718/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5719/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5723/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →