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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5718/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) inosservanza o errata applicazione dell'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 8 della L. 24 novembre 1981 n. 689 con riferimento al cumulo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, sostenendo che non sia corretto il cumulo materiale delle singole sospensioni; (2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta preventiva di sospensione del procedimento con messa alla prova (istanza valutata in udienza il 15.12.2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato: ha confermato l'orientamento secondo cui, per violazioni del codice della strada che comportano sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente, il giudice deve determinare la durata complessiva sommando i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito (cumulo materiale), escludendo l'applicazione dell'art. 8 L. 689/1981 e di limiti penalistici quali l'art. 81 c.p. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché, con l'applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p., il ricorrente ha rinunciato a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle connesse al patteggiamento e al consenso; pertanto la doglianza sulla messa alla prova non poteva essere sollevata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189 commi 6 e 7

    Le violazioni previste da tali commi comportano l'applicazione dell'accessorio amministrativo della sospensione della patente; la Corte considera legittimo il cumulo materiale delle durate di sospensione previste per ciascun illecito.

  • L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 8

    La norma riguarda le sanzioni amministrative proprie e non si applica alle sanzioni amministrative accessorie irrogate in una sentenza penale; quindi non è utilizzabile per limitare il cumulo delle sospensioni in sede penale.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Regola l'applicazione concordata della pena (patteggiamento); la Corte ricorda che con tale procedura l'imputato rinuncia a far valere molte eccezioni, rendendo inammissibili censure estranee alla richiesta di patteggiamento e al consenso.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 2

    Consente di proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale riguardo alla motivazione delle sanzioni amministrative accessorie, rendendo ammissibili censure su tali sanzioni al di fuori dei limiti di cui all'art. 448 comma 2-bis.

  • codice di procedura penale, art. 448 comma 2-bis

    La Corte osserva che i limiti introdotti da questa norma non impediscono la impugnazione in cassazione della motivazione che riguarda sanzioni amministrative accessorie, per il loro carattere autonomo rispetto a pena e misure di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto modifiche procedurali (tra cui l'art. 448 comma 2-bis); la Corte chiarisce che tali modifiche non precludono il ricorso in cassazione contro la motivazione della sanzione amministrativa accessoria.

  • codice penale, art. 81

    Norma penalistica volta a limitare il cumulo di pene; la Corte esclude la sua applicabilità per ridurre il cumulo materiale delle sanzioni amministrative accessorie derivate da più illeciti stradali.

Massime di principio

  • In materia di circolazione stradale, quando più illeciti comportano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice penale deve sommare i singoli periodi previsti (cumulo materiale) salvo diversa disposizione espressa.
  • L'art. 8 della L. 689/1981 si applica alle sanzioni amministrative 'proprie' e non estende la sua disciplina alle sanzioni amministrative accessorie disposte in sede penale; pertanto non può essere invocato per limitare cumuli di accessori penali.
  • Le censure relative alla motivazione delle sanzioni amministrative accessorie sono impugnabili in Cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 c.p.p.); i limiti di art. 448 c.p.p. non impediscono tali impugnative quando la sanzione abbia carattere autonomo.
  • Se il procedimento si conclude con applicazione concordata della pena (art. 444 c.p.p.), l'imputato perde la facoltà di sollevare molteplici eccezioni di nullità o censure processuali, rendendo inammissibili doglianze non pertinenti al patteggiamento, come la violazione relativa al diniego della messa alla prova.
  • Prassi difensiva consigliata: proporre tempestivamente le istanze alternative (ad esempio messa alla prova) prima di concordare la pena; se si intende contestare il cumulo delle sospensioni della patente, preparare argomentazioni che mettano in evidenza specifiche norme che derogherebbero al principio del cumulo materiale.

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