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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5717/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva inconsistenza e illogicità della motivazione e travisamento degli atti in relazione al riconoscimento dell'aggravante per destrezza (art. 625, n.4 c.p.), sostenendo che non risultava dimostrato se il borsello fosse chiuso e che la Corte territoriale non avesse considerato elementi a discarico e le immagini di videosorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che la censura non fosse formulata nei termini richiesti dall'art. 606 lett. e) c.p.p. e, comunque, manifestamente infondata. La Corte ha confermato la valutazione di fatto del giudice d'appello circa la sussistenza della circostanza aggravante per destrezza, ritenendo che vi fosse prova di abilità e scaltrezza nell'eludere la sorveglianza del portatore del borsello. Inoltre la Corte ha richiamato la modifica normativa (d.lgs. 17/10/2022 n.243 e disposizioni transitorie) che ha reso il reato procedibile a querela per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sul regime transitorio; per tali ragioni non era necessario attendere il decorso del termine per la querela. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma che dispone la responsabilità per il concorso di persone nel reato; richiamata in relazione alla partecipazione contestata nel furto.

  • art. 624 c.p.

    Definisce il reato di furto; richiamato quale norma sostanziale del fatto contestato.

  • art. 625 n.4 c.p.

    Elenca le circostanze aggravanti del furto; la n.4 (destrezza) è stata ritenuta applicabile quando l'agente, approfittando di una momentanea distrazione, usa abilità o astuzia per eludere la sorveglianza del portatore del bene.

  • art. 530 comma 2 c.p.p.

    Norma sull'assoluzione perché il fatto non sussiste o non è commesso dall'imputato; richiamata per l'assoluzione della coimputata Cecale Emanuela.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione e richiede che il gravame sia enucleato nei canoni previsti; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha formulato correttamente il vizio di motivazione nei termini di questa norma, rendendo il ricorso inammissibile.

  • d.lgs. 17 ottobre 2022 n.243 (e art. 85 disposizione transitoria)

    Ha modificato il regime di procedibilità per talune fattispecie di furto rendendole perseguibili a querela; la disposizione transitoria stabilisce che per reati commessi prima dell'entrata in vigore il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già notizia del fatto.

  • legge 30 dicembre 2022, n.199 (conversione del d.l. n.162/2022)

    Ha convertito e modificato disposizioni relative al d.lgs. n.243; richiamata per completezza del quadro transitorio sulla procedibilità a querela.

  • Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio secondo cui, in casi analoghi di modifiche al regime di procedibilità, non è sempre necessario dare un specifico avviso alla persona offesa nei giudizi pendenti in Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata in relazione al potere di irrogare somme in favore della Cassa delle ammende come conseguenza della declaratoria di inammissibilità; riferimenti costituzionali/giurisprudenziali sul trattamento delle somme di cui all'ordinamento penale.

Massime di principio

  • Per l'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.) non è necessario che il bene fosse esplicitamente chiuso: è sufficiente dimostrare una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a eludere la sorveglianza del detentore durante una momentanea distrazione.
  • In Cassazione le censure sulla motivazione devono essere formulate nei termini previsti dall'art. 606 c.p.p.; l'enunciazione generica di inconsistenza o travisamento è in genere inammissibile o inefficace se non tradotta in punti critici ben delimitati.
  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (soprattutto quelle logiche e probatorie come la valutazione delle immagini e del comportamento) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se non ricorrono vizi di logicità o manifeste contraddizioni.
  • A seguito della modifica normativa che rende il furto procedibile a querela, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore se la vittima era già a conoscenza del fatto; in procedimenti pendenti la mancata presentazione della querela può dare luogo a questioni di improcedibilità ma non impedisce automaticamente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le condizioni processuali sono valutate alla stregua dei principi delle Sezioni Unite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese e, come previsto dalla giurisprudenza, può comportare il versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.

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