Cassazione Penale, Sentenza n. 5715/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma del Tribunale di Napoli Nord, ha revocato la patente e confermato la condanna per omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza. Il ricorrente deduceva: I) contraddittorietà della motivazione ex art. 589-bis, comma 7 c.p. relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro (velocità stimata di 136 km/h su limite di 60, tamponamento del motociclo di Merola Michele con conseguente morte) e alle argomentazioni sulla responsabilità/concorso di colpa della vittima (uso di casco vetusto, presunta assenza di luci posteriori del motociclo); II) omessa o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di fatto e di prova già adeguatamente motivate dai giudici di merito e non sindacabili in questa sede salvo macroscopica illogicità, che nel caso di specie non sussisteva. Sono state respinte le doglianze sulla responsabilità della vittima (uso del casco, presunta assenza di luci posteriori) in quanto infondate o non provate e la Corte territoriale ha fornito adeguata spiegazione sul nesso di causalità. E' stata confermata la motivazione del diniego delle attenuanti generiche per la gravità del fatto e l'elevato grado di colpa (guida in stato di ebbrezza, velocità molto superiore al limite, orario notturno). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la revoca della patente e la condanna penale sono rimaste inalterate.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale), comma 7
La disciplina dell'omicidio stradale è stata applicata in quanto l'evento mortale è ritenuto conseguenza della condotta di guida (eccesso di velocità, stato di ebbrezza). La Corte ha ritenuto che la motivazione sui fatti e sul nesso di causalità fosse logica e sufficiente, quindi non sindacabile in Cassazione salvo macroscopica illogicità.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi di preponderante rilevanza ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione che ha evidenziato la gravità del fatto e l'elevato grado di colpa per escludere le attenuanti.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato come principio procedurale relativo alla forma di sintesi delle motivazioni dei motivi di impugnazione (riassumibilità dei motivi).
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dal tribunale nella misura di euro tremila.
art. 133 cod. pen. (elementi per la determinazione delle circostanze)
Richiamato indirettamente dalla giurisprudenza citata: il giudice può fare riferimento a uno o più elementi indicati dall'art. 133 per motivare il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina in via autonoma la ricostruzione fattuale del sinistro se la motivazione della Corte territoriale è logica, coerente e motivata; le censure puramente probatorie o ricostruttive sono inammissibili salvo macroscopici vizi logici.
- Per interrompere il nesso di causalità tra condotta dell'imputato e evento letale è necessaria una prova concreta e non ipotetica: mere congetture (es. casco vetusto, presunta assenza di luci) non bastano a ritenere concorrente la responsabilità della vittima.
- La mancanza di elementi probatori specifici (es. assenza in atti di rilievi riguardanti luci posteriori) rende la doglianza generica e inidonea a fondare l'annullamento.
- Sulle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi di preponderante rilievo ostativi al riconoscimento: non è obbligato a motivare punto per punto ogni deduzione difensiva.
- Il rigetto di un ricorso per motivi di merito o per inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. se non sussiste l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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