Cassazione Penale, Sentenza n. 5719/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procedimento è stato riesaminato dopo la segnalazione della Corte d'appello di Cagliari: dal certificato di morte risulta che l'imputato Cancedda è deceduto il 04/01/2021, in epoca anteriore alla deliberazione della sentenza della Corte di Cassazione del 03/02/2021. Per il decesso dell'imputato si è verificata la dissoluzione del rapporto processuale, con conseguente inesistenza della successiva sentenza di questa Corte.
La decisione
La Corte ha revocato la propria sentenza del 03/02/2021 emessa nei confronti di Cancedda Peppino e, per effetto di tale revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza di appello della Corte d'appello di Cagliari del 19/02/2020, dichiarando il reato estinto per morte dell'imputato. È stato inoltre affermato che la dichiarazione di inesistenza della sentenza deve essere fatta dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza, non dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541
Principio che la dissoluzione del rapporto processuale per morte dell'imputato rende inesistente la sentenza e che tale inesistenza va dichiarata dal giudice che ha deliberato la sentenza
Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Rv. 273330
Confermato il principio secondo cui la revoca della sentenza della Corte di legittimità è la via per rimuovere una pronuncia adottata dopo il decesso dell'imputato; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello quando il reato si è estinto per morte intervenuta dopo la deliberazione di quest'ultima e prima della deliberazione della Corte di cassazione
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima della deliberazione di una sentenza, il rapporto processuale si dissolve e la successiva pronuncia è inesistente; la Corte che ha deliberato la sentenza deve revocarla.
- Quando il decesso interviene dopo la deliberazione di una corte d'appello ma prima della deliberazione della Corte di cassazione, la Cassazione deve revocare la propria sentenza e annullare senza rinvio la sentenza di appello per estinzione del reato.
- La dichiarazione di inesistenza della sentenza non è di competenza del giudice dell'esecuzione ma del giudice che ha deliberato la pronuncia viziata dal decesso dell'imputato.
- In presenza di un elemento di fatto come il decesso, è necessario acquisire e valutare il certificato di morte in atti prima di confermare pronunce successive; l'accertamento temporale del decesso rispetto alla deliberazione è decisivo.
- In casi analoghi procedere subito alla verifica documentale (certificato di morte) e, se confermato il decesso anteriore alla deliberazione, procedere alla revoca/annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5715/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5716/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5717/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5718/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5723/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5724/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →