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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5719/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il procedimento è stato riesaminato dopo la segnalazione della Corte d'appello di Cagliari: dal certificato di morte risulta che l'imputato Cancedda è deceduto il 04/01/2021, in epoca anteriore alla deliberazione della sentenza della Corte di Cassazione del 03/02/2021. Per il decesso dell'imputato si è verificata la dissoluzione del rapporto processuale, con conseguente inesistenza della successiva sentenza di questa Corte.

La decisione

La Corte ha revocato la propria sentenza del 03/02/2021 emessa nei confronti di Cancedda Peppino e, per effetto di tale revoca, ha annullato senza rinvio la sentenza di appello della Corte d'appello di Cagliari del 19/02/2020, dichiarando il reato estinto per morte dell'imputato. È stato inoltre affermato che la dichiarazione di inesistenza della sentenza deve essere fatta dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza, non dal giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541

    Principio che la dissoluzione del rapporto processuale per morte dell'imputato rende inesistente la sentenza e che tale inesistenza va dichiarata dal giudice che ha deliberato la sentenza

  • Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Rv. 273330

    Confermato il principio secondo cui la revoca della sentenza della Corte di legittimità è la via per rimuovere una pronuncia adottata dopo il decesso dell'imputato; ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello quando il reato si è estinto per morte intervenuta dopo la deliberazione di quest'ultima e prima della deliberazione della Corte di cassazione

Massime di principio

  • Se l'imputato muore prima della deliberazione di una sentenza, il rapporto processuale si dissolve e la successiva pronuncia è inesistente; la Corte che ha deliberato la sentenza deve revocarla.
  • Quando il decesso interviene dopo la deliberazione di una corte d'appello ma prima della deliberazione della Corte di cassazione, la Cassazione deve revocare la propria sentenza e annullare senza rinvio la sentenza di appello per estinzione del reato.
  • La dichiarazione di inesistenza della sentenza non è di competenza del giudice dell'esecuzione ma del giudice che ha deliberato la pronuncia viziata dal decesso dell'imputato.
  • In presenza di un elemento di fatto come il decesso, è necessario acquisire e valutare il certificato di morte in atti prima di confermare pronunce successive; l'accertamento temporale del decesso rispetto alla deliberazione è decisivo.
  • In casi analoghi procedere subito alla verifica documentale (certificato di morte) e, se confermato il decesso anteriore alla deliberazione, procedere alla revoca/annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

Testo integrale

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