Cassazione Penale, Sentenza n. 5723/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 5 del D.lvo 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2014, con finalità di evadere imposte). I motivi di ricorso sono: (1) vizio di motivazione e difetto assoluto in relazione all'elemento soggettivo del reato, in particolare al dolo specifico, lamentando che la corte ha ritenuto il fine evasivo sulla base della scelta di pagare stipendi e contributi invece delle imposte; (2) vizio della motivazione circa la prova del dolo specifico; (3) illegittimità e erroneo calcolo della pena: il giudice di merito avrebbe applicato un minimo edittale di 1 anno e 6 mesi nonostante, alla data dei fatti (31.12.2014), il minimo previsto fosse di 1 anno, e avrebbe poi aumentato la pena di ulteriori 6 mesi ai sensi dell'art. 81 c.p. per una precedente condanna.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili/infondati sotto il profilo di legittimità poiché attengono a valutazioni di fatto e della prova riservate al giudice di merito; la corte ha ritenuto congrua e non censurabile la motivazione che ha dedotto il dolo specifico dalla scelta di pagare le retribuzioni invece delle imposte, non essendo l'adempimento dichiarativo condizionato alla disponibilità di risorse. Invece la terza doglianza è stata accolta: la Corte d'appello ha errato nel ritenere applicabile il minimo edittale di un anno e sei mesi mentre il Tribunale aveva espresso la volontà di applicare il minimo edittale vigente (1 anno) e tale scelta non poteva essere mutata in aumento dalla Corte d'appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena in undici mesi e venti giorni di reclusione. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.lvo 74/2000, art. 5
Norma che sanziona l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; nella sentenza è stata applicata per la condanna, con la precisazione che l'obbligo è di natura dichiarativa e non richiede la disponibilità di risorse per l'adempimento
Riferito come norma che determina l'aumento di pena per recidiva o precedenti (nella fattispecie la corte aveva quantificato un aumento già determinato in un terzo della pena), e la Corte di legittimità ha calcolato l'aumento partendo dal minimo edittale corretto
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso (il procedimento è stato trattato ai sensi di tale disposizione); nessuna altra interpretazione di merito ricavabile dal testo
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni probatorie e i ricostruzioni di fatto effettuate dal giudice di merito quando siano sorrette da motivazione congrua, esaustiva e razionale: i motivi che impugnano la valutazione della prova sono in genere inammissibili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione formale o manifesta illogicità.
- L'omessa presentazione della dichiarazione è un illecito di natura dichiarativa: l'adempimento non richiede necessariamente disponibilità finanziaria, perciò la scelta di non presentare la dichiarazione può legittimamente essere valutata come indicativa di dolo specifico se accompagnata da comportamenti che dimostrino la volontà di eludere il fisco.
- Chi deduce l'assenza del dolo specifico in sede di impugnazione deve fornire elementi concreti che dimostrino la mancanza della finalità di evadere le imposte; mere affermazioni generiche sulla difficoltà economica dell'impresa non sono sufficienti.
- Il giudice d'appello non può aumentare la pena oltre la volontà espressa dal giudice di primo grado laddove quest'ultima non sia stata impugnata dal pubblico ministero; la Cassazione può correggere direttamente errori di calcolo della pena quando la rettifica non richiede un nuovo apprezzamento discrezionale.
- Nella determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p. occorre partire dal minimo edittale corretto vigente alla data dei fatti; errori su tale dato possono comportare annullamento e rideterminazione della pena.
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