Cassazione Civile, Ordinanza n. 00034/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2012 ai fini IRES, IVA e IRAP, deducendo in primo e secondo grado diversi vizi dell'atto (difetto di sottoscrizione, difetto di motivazione, illegittimità del metodo di accertamento e decadenza dell'Ufficio). In cassazione, però, il ricorso è stato affidato a tre motivi tutti centrati su un diverso profilo processuale: la CTR aveva fissato la causa in camera di consiglio nel periodo emergenziale Covid-19 e poi aveva deciso "sulla base degli atti", nonostante la contribuente avesse depositato istanza per il rinvio a nuova udienza e per la trattazione in pubblica udienza, al fine di discutere oralmente la controversia. La ricorrente ha quindi denunciato: 1) motivazione apparente e violazione del diritto di difesa per mancata considerazione dell'istanza di rinvio; 2) omessa pronuncia sull'istanza di rinvio ai sensi delle norme del processo tributario; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame e provvedimento sull'istanza. Le censure sono state esaminate congiuntamente perché convergenti sulla stessa doglianza relativa alla modalità di trattazione della causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i tre motivi perché, in presenza dell'istanza di discussione orale, la CTR non poteva limitarsi a decidere in camera di consiglio "sulla base degli atti" senza dare conto dell'impossibilità del collegamento da remoto, senza indicare un decreto presidenziale autorizzativo della disciplina emergenziale e senza attivare, in alternativa, la trattazione scritta o il rinvio a nuovo ruolo. La decisione ha quindi violato il diritto di difesa e il contraddittorio, integrando una nullità processuale che travolge la sentenza. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del dedotto vizio di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, ma non è la ratio decidente della pronuncia di legittimità, che si concentra invece sulla nullità processuale della trattazione camerale.
art. 24 Cost.
È evocato dalla ricorrente per denunciare la lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata trattazione orale della causa.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e alla dedotta motivazione apparente; la Corte valorizza il profilo del contraddittorio nella fase decisionale.
Invocato insieme agli artt. 33 e 34 del processo tributario per sostenere l'omessa pronuncia sull'istanza di rinvio e sulla discussione in pubblica udienza.
È il riferimento centrale del principio per cui la trattazione in camera di consiglio in presenza di istanza di una parte per la pubblica udienza integra nullità processuale.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo sul rito tributario e sulla trattazione della causa.
Evocato come norma violata per mancato esame dell'istanza di rinvio, ma non costituisce il nucleo decisorio della sentenza.
art. 27 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
"fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 [...] lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato [...]"; "in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione [...]"
La norma emergenziale è interpretata come disciplina che privilegia l'udienza, consentendo la decisione sulla base degli atti solo in via alternativa e comunque nel rispetto delle prerogative difensive; se la parte insiste per la discussione, il giudice deve verificare la possibilità del remoto o, in subordine, disporre la trattazione scritta o il rinvio a nuovo ruolo.
Citata come legge di conversione del d.l. n. 137/2020, rilevante per l'applicabilità della disciplina emergenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per nullità processuale e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente anche per il vizio motivazionale, ma la Corte risolve la controversia sul piano della nullità processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se una parte chiede la discussione orale, la causa non può essere decisa in camera di consiglio sulla base degli atti senza che il giudice si confronti con l'istanza e con la disciplina processuale applicabile; in difetto, si verifica una nullità processuale che incide sul diritto di difesa.
- La disciplina emergenziale Covid-19 sul processo tributario non elimina la regola dell'udienza, ma introduce strumenti sostitutivi graduati: prima il collegamento da remoto, poi la trattazione scritta, e solo in mancanza delle condizioni organizzative/tecniche il rinvio a nuovo ruolo; il giudice deve dar conto delle ragioni che impediscono la soluzione ordinaria richiesta dalla parte.
- La mancata attivazione del contraddittorio nella fase decisionale, quando la parte abbia insistito per la discussione, comporta la cassazione della sentenza perché la lesione del diritto di difesa è sostanziale e non meramente formale.
- Nel rito tributario, la trattazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di istanza di una parte, integra nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; tale principio si applica, a maggior ragione, quando non sia stata neppure consentita la trattazione scritta equivalmente sostitutiva dell'udienza.
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