Cassazione Penale, Sentenza n. 8869/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Porretta era destinatario di misura cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), per avere, insieme alla compagna Irina Paduret, favorito la cosca Mancuso mettendo in contatto l'ala imprenditoriale della stessa con il gruppo petrolifero Rompetrol al fine di aprire canali di approvvigionamento e realizzare un progetto di oleodotto e deposito costiero. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: 1) violazione di norme processuali e penali e vizi della motivazione perché la condotta sarebbe stata mera attività professionale di mediazione, occasionale e limitata nel tempo, senza che fosse dimostrata l'effettiva "efficacia causale" del contributo richiesto per integrare il concorso esterno; 2) mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendo i contatti risalenti al periodo novembre 2018 - marzo 2019 e cessati dopo il naufragio degli affari, per cui non sarebbe stato provato il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in quanto fondato sul primo motivo. Ha ritenuto che il giudice del riesame non avesse eseguito l'obbligatorio apprezzamento "ex post" dell'effetto causale della condotta del ricorrente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, limitandosi a descrivere fasi negoziali e obiettivi senza dimostrare l'effettiva rilevanza causale del contributo. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, ordinando alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ricorda che il "concorrente esterno" è chi, pur non appartenendo stabilmente all'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario che abbia efficacia causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (anche di un suo settore territoriale) e sia diretto alla realizzazione del programma criminoso; è necessario un accertamento ex post dell'efficacia condizionante della condotta
Riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato: la valutazione riguarda la partecipazione personale e la rilevanza del contributo rispetto al reato collettivo
Norma richiamata nel motivo per censurare la legittimità della misura cautelare: riguarda i presupposti e le modalità della decisione sulle misure cautelari e l'obbligo di motivazione
Sezioni Unite, richiamo giurisprudenziale (Mannino, Sez. U, n. 33748/2005)
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino
La giurisprudenza di legittimità richiede che il contributo dell'esterno abbia una efficienza causale dimostrabile e non una mera probabilità: occorre una valutazione ex post per accertare la reale efficacia condizionante della condotta
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma formale richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione della Corte di Cassazione in caso di annullamento con rinvio
Massime di principio
- Per integrare il concorso esterno in associazione mafiosa non basta dimostrare contatti o trattative: è necessario provare che il contributo dell'esterno abbia avuto o fosse concretamente idoneo, ex post, a conservare o rafforzare la capacità operativa dell'organizzazione o di un suo settore.
- La valutazione della responsabilità di un mediatore o intermediario commerciale richiede l'accertamento della consapevolezza della natura criminale dei destinatari del contributo e della volontarietà nell'agire per favorire la struttura associativa.
- Le descrizioni di fasi negoziali o di iniziative progettuali non sostituiscono la prova dell'effetto causale; il giudice deve motivare sul nesso concreto tra condotta e rafforzamento dell'associazione.
- In tema di misure cautelari, l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato devono essere specificamente motivate: fatti risalenti e relazioni cessate possono indebolire la sussistenza delle esigenze cautelari.
- In situazioni simili la difesa dovrebbe concentrare le contestazioni sulla mancanza del nesso causale ex post, sulla occasionalità e legittimità dell'attività svolta e sulla assenza di consapevolezza o di finalità a favore dell'associazione.
- Il giudice del riesame, se non compie la richiesta valutazione ex post, espone il proprio provvedimento a cassazione e a rinvio per nuovo esame.
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