Cassazione Civile, Ordinanza n. 16857/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità per più annualità. La concessionaria, operando per diversi Comuni, aveva notificato alla società contribuente avvisi di accertamento per maggiore imposta dovuta, ritenendo imponibili plurime frecce pubblicitarie esposte su impianti nella disponibilità della società. Sulla base degli accertamenti, in assenza di pagamento, erano state emesse anche ingiunzioni fiscali e una comunicazione di avvio del fermo amministrativo. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento; la concessionaria aveva appellato, ma la CTR aveva confermato il primo grado, escludendo la nullità per difetto di contraddittorio e, soprattutto, ritenendo che la concessionaria avesse illegittimamente frazionato il cartello pubblicitario, dovendo invece considerarlo unitariamente ai fini della superficie imponibile. Nel ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 507/1993, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare l’intero impianto come un’unica unità impositiva e che, invece, ogni messaggio pubblicitario dovesse essere tassato separatamente, specie quando riferito a soggetti diversi, anche se collocato su un unico supporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo è il "mezzo pubblicitario" e, nei casi di plurimi messaggi pubblicitari di contenuto identico o comunque riferibili al medesimo soggetto e collocati in connessione, la superficie imponibile va determinata unitariamente. Ha inoltre ribadito che, se più messaggi pubblicizzano aziende diverse sul medesimo pannello, il tributo si calcola sulla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa. In applicazione di tali principi, ha ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva escluso il frazionamento del cartello e confermato la legittimità dell’accertamento. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Norma richiamata dalla ricorrente come base della pretesa impositiva; la Corte la considera nel sistema dell’imposta comunale sulla pubblicità insieme agli artt. 6 e 7.
art. 6, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Individua la soggettività passiva del tributo in relazione alla disponibilità del mezzo pubblicitario; la Corte richiama anche i chiarimenti amministrativi sul punto.
art. 7, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario e assume la superficie del mezzo come base di commisurazione del tributo, risultando irrilevante il numero dei messaggi veicolati.
art. 7, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Prevede che mezzi di identico contenuto o riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione, siano considerati un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile.
art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della strada
È richiamato per qualificare le frecce come segnali di indicazione industriale, artigianale e/o commerciale, da valutare unitariamente nel contesto dell’impianto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo è il mezzo pubblicitario nella sua unitarietà funzionale e materiale, non il singolo messaggio isolatamente considerato.
- Quando plurimi messaggi di identico contenuto o comunque riferibili al medesimo soggetto passivo sono collocati in connessione, essi possono essere considerati un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile.
- Se invece sul medesimo supporto sono esposti messaggi riferibili a imprese diverse, il tributo va commisurato alla superficie effettivamente utilizzata da ciascuna impresa, senza automatica tassazione dell’intero pannello come unità indistinta.
- Ai fini della soggettività passiva dell’imposta sulla pubblicità rileva la disponibilità dell’impianto e la titolarità del provvedimento autorizzativo, secondo una lettura coerente con l’art. 6 del d.lgs. 507/1993.
- In cassazione, la deduzione di violazione di legge non può prevalere su una corretta ricostruzione della fattispecie compiuta dal giudice di merito quando questa sia conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
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